Cambia il costo della pace fiscale per lo sport dilettantistico. Per l’integrazione delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, Asd e Ssd applicheranno la regola generale, con il versamento del 20% dell’imponibile emerso (con un limite di 30 mila euro annui di maggior reddito). In linea di massima quindi il perdono tributario costerà di più rispetto alla precedente ipotesi, che prevedeva un’aliquota del 25%, ma calcolata sulle imposte versate per gli stessi periodi e, in presenza di dichiarazioni negative od omesse, importi a forfait rispettivamente di 800-1.600 euro di Ires e 500-1.000 euro di Irap per ciascun anno sanato. Come già avvenuto per la generalità dei contribuenti, stop alla protezione penale per chi si autodenuncia. È quanto prevede la bozza del decreto fiscale varata dal consiglio dei ministri di sabato scorso.
Invariati i meccanismi di chiusura degli accertamenti e delle liti tributarie già aperte, che rimangono più convenienti rispetto alla più ampia platea di persone fisiche e imprese. Gli avvisi non pagati e ancora impugnabili potranno essere regolarizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni con il pagamento del 50% della maggiore imposta e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Fa eccezione l’Iva, che dovrà essere riconosciuta al 100%.
Per la definizione delle controversie con il fisco, le aliquote sono dimezzate rispetto a quelle standard previste dal decreto. Se l’ente sportivo ha presentato ricorso e la pronuncia di Ctp non è ancora stata depositata, la chiusura avverrà pagando il 40% dei tributi contestati e il 5% delle sanzioni e degli interessi. Se la sentenza c’è già stata e a vincere è stato il contribuente il costo della chiusura scende al 10% (in presenza di un verdetto d’appello, fa sempre fede l’ultima pronuncia). Se invece a prevalere è stato l’ente impositore, la chiusura agevolata si avrà con il versamento del 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi.
Tali regole si applicano purché le imposte accertate o in contestazione, per ogni periodo d’imposta, non superino i 30 mila euro per ciascun tributo (Ires o Irap). Viceversa, se la rettifica è sopra detta soglia, resta ferma la possibilità di avvalersi della definizione «ordinaria» prevista dal dl: ciò significa che gli accertamenti non ancora impugnati potranno essere definiti versando il 100% della sola maggiore imposta, senza sanzioni e interessi, e lo stesso avverrà per le liti (100% per quelle in attesa di giudizio o con sentenza pro-fisco, 50% se il contribuente ha vinto in primo grado, 20% se il contribuente ha vinto in appello).
Valerio Stroppa, ItaliaOggi