Ecco come evitare le trappole, soprattutto per gli acquisti in corso d’anno e per gli importi più bassi: la quota è a carico di chi possiede la casa per almeno 15 giorni. Attenzione alle cifre sotto i 20 euro
Ultime ore per il pagamento di Imu e Tasi sulle seconde case e sui locali commerciali. In vista della scadenza del 16 giugno i dubbi sono sempre in agguato, soprattutto da parte di chi si trova a pagare l’imposta per la prima volta. Per gli acquisti in corso d’anno, infatti, occorre fare sempre un po’ di attenzione sulla suddivisione del pagamento tra venditore e acquirente. Ma qualche dubbio c’è anche quando l’ammontare da versare è molto basso, oppure in caso di immobili ereditati. Ecco come evitare le trappole.
Il periodo di possesso. Quando si acquista una casa occorre considerare che ai fini di Imu e Tasi si calcola per intero il mese nel quale il possesso si protrae per almeno 15 giorni, come prevede la normativa. Ora, poiché il passaggio di proprietà avviene il giorno stesso del rogito, se questo viene effettuato il giorno 16 e il mese ha 31 giorni il pagamento, dell’imposta è carico dell’acquirente poiché il possesso nel suo caso si protrae per più di 15 giorni. Nel caso in cui, invece, il mese abbia 30 giorni, nel caso del rogito effettuato il giorno 16 a pagare occorrerà accordarsi con il venditore, dato che in entrambi i casi il possesso è di alemno 15 giorni.
La prima casa nella quale non si abita. Questo stesso principio si applica anche nel caso di trasferimento di residenza nell’immobile destinato a diventare prima casa. Anche se non si possiedono altri immobili, infatti, in questo caso il pagamento è dovuto finché non scatta il requisito anagrafico. Quindi chi acquista dal 16 in poi per non pagare Imu e Tasi dovrà richiedere la residenza il giorno stesso se il mese ha 30 giorni e non ci si accorda con il venditore. Altrimenti sarà bene rinviare di almeno un giorno così da avere più tempo per richiedere la residenza e non pagare Imu e Tasi. Va anche detto, però che quando si tratta di versare un solo mese spesso e volentieri non si deve andare alla cassa.
La soglia minima dei 12 euro. Il pagamento delle imposte locali, comunque, non è dovuto nel caso in cui l’importo complessivo da versare al comune per tutti gli immobili posseduti sia inferiore ai 12 euro. Si tratta di una soglia che deve essere considerata su base d’anno e non in riferimento al singolo versamento, per cui se su base annua, ad esempio, la Tasi dovuta è di soli 20 euro, occorre comunque pagare due rate da 10 euro. Proprio in materia di Tasi, peraltro, occorre una particolare attenzione. Alcuni comuni, infatti hanno stabilito proprio per la Tasi soglie minime diverse, anche più basse dei 12 euro, per assicurarsi che il pagamento avvenga comunque. Conviene quindi sempre verificare nel dettaglio la delibera del proprio comune.
Le regole per i comproprietari. Le imposte comunali, come le altre imposte, sono di natura personale, per cui Imu e Tasi debbono essere versate separatamente da ciascun proprietario in riferimento alla sua quota. In caso di comproprietà di un immobile, però, i comuni hanno la possibilità di considerare responsabili in solido tutti i proprietari. Questo comporta che in caso di mancato pagamento di una quota dovuta da uno dei titolari della proprietà il Comune possa richiedere l’intero pagamento indifferentemente ad uno degli altri proprietari, vale a dire anche a chi da parte sua è perfettamente in regola. E’ bene quindi controllare sul sito del Comune cosa è previsto in materia.
Immobili in costruzione, inagibili, aree fabbricabili. Alcune altre accortezze dell’ultima ora riguardano che possiede immobili in costruzione, ossia quelli accatastati nelle categorie che non hanno rendita, cioè F1, F2, F3, F4 ed F5. In questi casi l’Imu è comunque dovuta sul valore dell’area fabbricabile. Il valore deve essere fissato dal proprietario sulla base dei valori medi di mercato. Questi sono generalmente rilevati da ciascun Comune e sono reperibili sul sito dell’ente. Infine ha diritto ad uno sconto del 50% delle imposte chi possiede immobili inagibili. La legge prevede infatti che in questo caso la base imponibile sia ridotta del 50%. Per poter applicare questa riduzione l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità deve essere dichiarata dal comune, oppure autocertificata. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria (ad esempio casa inabitabile utilizzata come deposito).
Antonella Donati, La Repubblica