(di Sara Astorino, legale, consulente Aduc) Guidare rappresenta una tra le attività più stressanti. Tra automobilisti del tutto ignari delle regole del codice della strada, ciclisti che ignorano le piste ciclabili, motorini che si infilano ovunque e pedoni distratti, quasi quasi vien voglia di muoversi usando i mezzi pubblici che, tuttavia, spesso non funzionano o ritardano. Chi, tuttavia, rischia di più sono proprio i pedoni e chi, a causa di un pedone distratto, rischia di dover affrontare un giudizio in sede penale, e non solo.
La Pronuncia della Corte di Cassazione
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10898/2025, il conducente del veicolo è sempre responsabile dei danni causati dal pedone anche se questi camminava distrattamente sul ciglio della strada. Infatti, ogni qualvolta il pedone è visibile, o comunque “avvistabile”, è onere del conducente del veicolo evitare l’investimento o anche semplicemente di toccarlo. Non importa che il pedone sia distratto perché, come sempre accade, guarda il cellulare, che magari la visibilità sia ridotta e nemmeno basta che il conducente abbia rispettato i limiti di velocità e tutta la cartellonistica stradale o anche le norme di ordinaria prudenza.
Il Caso Concreto
Una donna era stata condannata ad un anno e mezzo di reclusione, oltre ad aver subito la sanzione della sospensione della patente, perché, in una sera particolarmente buia, mentre si trovava alla guida della propria auto, aveva urtato un pedone che camminava in prossimità della linea di delimitazione della carreggiata. A causa dell’urto, il pedone finiva sul cofano dell’autovettura, sfondava il parabrezza della stessa e veniva sbalzato di alcuni metri in avanti sulla carreggiata. Purtroppo, una volta ricaduto sul suolo, veniva investito da una diversa autovettura che sopraggiungeva. Tale dinamica portava alla morte del pedone. La donna, che era stata condannata nei primi due gradi di giudizio, si rivolgeva alla Corte di Cassazione sostenendo che la sua condotta alla guida non aveva violato nessuna norma di Legge o di ordinaria prudenza, che la strada non era ben illuminata così da rendere impossibile la vista del pedone che camminava nel bel mezzo della carreggiata, anche se poteva usare un camminamento più sicuro, indossando abiti scuri che ne celavano la vista.
La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto la difesa, sottolineando che il conducente di un veicolo è, sempre e in ogni caso ed evenienza, tenuto a vigilare con la massima prudenza e concentrazione, al fine di avvistare un possibile pedone. Quando poi le condizioni della strada sono critiche allora il conducente dovrà moderare ulteriormente la velocità e, all’occorrenza, persino arrestare la stessa marcia del veicolo, al fine di prevenire il pericolo di un investimento. Pertanto, il conducente per non essere ritenuto responsabile dei danni arrecati ad un pedone, dovrà essere in grado di dimostrare che, per motivi estranei al suo dovere di cautela, si trovava in una condizione di oggettiva impossibilità di intravedere il pedone e di esaminarne rapidamente i gesti, la direzione e le movenze, eseguiti in modo precipitoso e di sorpresa. Non solo, per escludere ogni responsabilità sarà anche necessario che non siano state commesse infrazioni alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.