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Il personale in pensione delle pubbliche amministrazioni può svolgere incarichi che non rientrino in quelli di studio, consulenza, dirigenza o direzione. Il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, nonché dirigenziali o direttivi al personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni (stabilito dall’art. 5, comma 9 del dl n. 95/2012), è tassativo, per cui tutte le altre attività non menzionate sono consentite, ricavandole a contrario rispetto al dettato normativo. La decisione è stata adottata dalla Corte dei conti – Lazio, nella delibera n. 80/2024 (presidente Franco Massi).
La richiesta del comune
Il parere era stato richiesto dal comune di Cassino in merito alla possibilità di conferire un incarico temporaneo, straordinario e a titolo oneroso al Responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente, già in quiescenza, e che l’attività oggetto della prestazione non sarebbe consistita né in un’attività di studio e/o di consulenza, né nell’espletamento di funzioni direttive e dirigenziali, ma solamente in una mera condivisione dell’esperienza maturata dal funzionario stesso in pensione. La sezione regionale di controllo, dopo aver considerato la richiesta di parere ricevibile poiché in presenza dei presupposti soggettivi (ovvero che la richiesta sia avanzata da un soggetto legittimato, quale il sindaco) e di quelli oggettivi (ovvero che il parere riguardi i profili di interpretazione generale di una norma), è entrata nel merito della questione.
Divieto di conferimento
In particolare, a fronte del generale divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, nonché dirigenziali o direttivi, ai soggetti in quiescenza da parte delle pubbliche amministrazioni, la sezione regionale di controllo, riprendendo le disposizioni del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, con due circolari, una del 2014 e l’altra del 2015, aveva chiarito che tale divieto è da intendersi come tassativo e riferito esclusivamente agli incarichi contemplati, ovvero quelli di studio, di consulenza, di dirigenza o di direzione.
Elenco chiuso
Le p.a. interessate sono tutte quelle previste nel Testo unico del pubblico impiego (di cui all’art. 1 comma 2 del dlgs n.165/2001) e di quelle rientranti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione indicate dall’Istat (ex art. 1, comma2, della legge 96/2009). Le attività vietate descritte devono intendersi come un elenco chiuso, poiché una interpretazione estensiva delle attività vietate finirebbe per determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza. Il principio stabilito dalla Corte dei conti è nato bilanciando i principi predetti con la ratio della norma del 2012, ovvero con le finalità di risparmio di spesa, ma ciò va traguardato anche con il lento ricambio generazionale e con il rischio di disperdere un ricco patrimonio di esperienze professionali.
Lorenzo Allegrucci, ItaliaOggi