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È in arrivo il censimento degli affitti brevi nell’Unione europea. Tutte le piattaforme di intermediazione come Airbnb dovranno inviare il numero di pernottamenti alle autorità degli Stati membri. Ma, a loro volta, i locatori degli immobili dovranno registrarsi presso uno sportello unico nazionale ed ottenere un codice di identificazione che sarà associato al proprio annuncio.
Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato lunedì 18 marzo il regolamento sulla “Raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine”, l’ultimo passaggio formale prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e dell’entrata in vigore entro 24 mesi. Parallelamente, in Italia sono in corso discussioni tra il governo e le regioni riguardo alla creazione di una piattaforma che faciliti il dialogo tra i vari software regionali attualmente in uso, un lavoro che mira a trovare un punto di convergenza tra i diversi sistemi esistenti per consentire il lancio della piattaforma nazionale.
Il fenomeno degli affitti brevi ha assunto dimensioni notevoli, influenzando sia il settore turistico che quello immobiliare, tuttavia mancano dati certi sulla sua effettiva portata. Gli Stati membri dell’Unione europea, inclusa l’Italia, hanno agito in modo disomogeneo nell’introduzione di requisiti di trasparenza, conformità normativa e gestione dei dati per ottenere informazioni dai proprietari e dalle piattaforme online di locazione a breve termine. Secondo il regolamento, questa disparità normativa non solo crea incertezza per le piattaforme, ma limita anche il pieno sviluppo dei servizi di locazione nel mercato interno. Al fine di superare tali ostacoli e garantire un ambiente equo e trasparente per tutte le parti coinvolte, il regolamento mira a stabilire norme armonizzate a livello europeo.
La procedura di registrazione
Attraverso la registrazione sarà possibile per le autorità competenti raccogliere informazioni sui locatori e sulle unità riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine. Il numero di registrazione, che rappresenta un identificatore unico per ogni unità locata, servirà per garantire l’attribuzione corretta dei dati raccolti e condivisi dalle piattaforme online di locazione a breve termine ai locatori e alle relative unità. Tale numero di registrazione sarà inserito nel registro pubblico e reso facilmente accessibile, e gli Stati membri dovranno assicurarsi che non includa dati personali.
Durante la procedura di registrazione prevista dall’articolo 4, i locatori sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente una serie di informazioni fondamentali.
Queste informazioni riguardano principalmente le unità in affitto a breve termine e i dettagli dei locatori stessi.
Per quanto riguarda le unità, la dichiarazione deve includere l’indirizzo completo, compresi eventuali dettagli come il numero di unità, il piano di ubicazione, il riferimento catastale e altre informazioni che permettano di identificarle con precisione. È importante specificare anche il tipo di unità offerta, se essa costituisce parte o la totalità dell’abitazione principale o secondaria del locatore, oppure se viene utilizzata per altri scopi. Inoltre, devono essere indicati il numero massimo di posti letto disponibili e di ospiti che possono essere accolti nell’unità. Nel caso in cui l’unità sia soggetta a un regime di autorizzazione, il locatore deve dichiarare se ha ottenuto l’autorizzazione dalle autorità competenti.
Per quanto riguarda i locatori, la dichiarazione deve contenere informazioni personali nel caso di persone fisiche, come il nome completo, il numero di identificazione nazionale o altri dettagli per l’identificazione, l’indirizzo di residenza, il numero di telefono e l’indirizzo email per le comunicazioni scritte con le autorità competenti.
Se il locatore è una persona giuridica, la dichiarazione deve includere la ragione sociale della persona giuridica, il numero di registrazione nazionale dell’attività, il nome del rappresentante legale, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono di almeno un rappresentante legale e un indirizzo email per le comunicazioni scritte con le autorità competenti.
I locatori sono tenuti a garantire l’accuratezza delle informazioni fornite sia alle autorità competenti che alle piattaforme online di locazione a breve termine. Questo implica che le informazioni fornite devono essere corrette, complete e veritiere, al fine di assicurare la trasparenza e la regolarità delle attività di locazione a breve termine.
Le autorità competenti hanno il potere di verificare le informazioni e la documentazione fornite dai locatori. Se queste informazioni risultano incomplete o inesatte, l’autorità può chiedere al locatore di correggerle. Nel caso in cui il locatore non corregga le informazioni richieste, l’autorità può sospendere i numeri di registrazione associati e richiedere alle piattaforme online di rimuovere gli annunci relativi all’unità in questione.
Se sorgono dubbi sull’autenticità delle informazioni fornite, l’autorità può sospendere i numeri di registrazione interessati e richiedere ulteriori informazioni alle piattaforme online per verificare l’autenticità dei numeri di registrazione o rimuovere gli annunci in questione.
Prima di prendere una decisione definitiva di sospensione o ritiro dei numeri di registrazione, l’autorità informa il locatore dei motivi e gli offre la possibilità di correggere le informazioni entro un periodo stabilito. Successivamente, se confermata la decisione di sospendere o ritirare i numeri di registrazione, l’autorità notifica al locatore la decisione insieme alla documentazione relativa.
Le piattaforme di locazione devono garantire che i servizi non siano offerti in assenza di un numero di registrazione valido, nei casi in cui il locatore dichiara che tale numero è applicabile. Prima di consentire ai locatori di usufruire dei servizi, le piattaforme devono verificare le autodichiarazioni dei locatori riguardanti la localizzazione dell’unità in una zona soggetta a registrazione. Questa verifica deve essere condotta utilizzando gli elenchi forniti dagli Stati membri e il punto di ingresso digitale unico.
Punto di accesso digitale unico per i dati sugli affitti brevi
Il governo dello Stato membro che ha istituito la procedura di registrazione deve creare un punto di accesso digitale unico per ricevere e trasmettere i dati relativi alle attività di locazione a breve termine. Questi dati includono il numero di registrazione, l’indirizzo specifico dell’unità e gli URL degli annunci forniti dalle piattaforme online di locazione a breve termine. Inoltre, il governo designa un’autorità responsabile del funzionamento del punto di accesso digitale unico. Questa autorità è incaricata di gestire il flusso di dati e garantire che il sistema funzioni in modo efficace ed efficiente, consentendo alle autorità competenti di accedere alle informazioni necessarie per il monitoraggio e la regolamentazione delle attività di locazione a breve termine.
Il tipo di dati deve essere pienamente armonizzato e contenere informazioni sul numero di pernottamenti per i quali un’unità registrata è stata data in locazione, sul numero di ospiti a cui l’unità è stata data in locazione per ciascun pernottamento, sul paese di residenza degli ospiti, tenendo conto di eventuali modifiche della prenotazione originaria, sull’indirizzo specifico dell’unità, sul numero di registrazione e sull’URL dell’annuncio relativo all’unità, al fine di consentire l’identificazione del locatore. Gli Stati membri dovranno inoltre stabilire norme che definiscano le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni da applicare alle piattaforme online inadempimenti.
L’accesso alle informazioni raccolte durante le procedure di registrazione è concesso soltanto alle autorità competenti e solo se l’obiettivo è verificare la correttezza della registrazione stessa o far rispettare le leggi e i regolamenti riguardanti i servizi di locazione a breve termine.
In altre parole, le autorità possono accedere ai dati solo per garantire che le attività siano conformi alle norme stabilite e che venga mantenuta un’equa concorrenza nel settore.
Il regolamento potrà quindi facilitare la corrispondenza delle informazioni sugli immobili registrati nella banca dati con i dati trasmessi alle Entrate secondo la direttiva Dac 7, consentendo così di incrociare i dati dei redditi da locazione segnalati dalle piattaforme e registrare eventuali anomalie rispetto a immobili che operano privi di registrazione.
Le autorità responsabili della gestione dei dati raccolti durante le registrazioni devono conservare queste informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo adeguato, non superiore a 18 mesi dalla loro ricezione. Questi dati possono essere condivisi con altre entità o istituzioni solo se sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità indicate, come ad esempio il controllo delle attività di locazione o lo sviluppo di regolamenti e politiche basate su evidenze scientifiche.
I dati relativi alle attività sono importanti anche per la compilazione delle statistiche ufficiali. Tali dati, unitamente alle informazioni fornite dai locatori nell’ambito di una procedura di registrazione insieme al numero di registrazione, dovrebbero essere trasmessi mensilmente agli istituti nazionali e, se del caso, regionali, di statistica e a Eurostat ai fini della compilazione delle statistiche.
Matteo Rizzi, ItaliaOggi