Stop a 4 anni in uno. Di classi quinte collaterali, cioè prive del percorso degli anni precedenti, le scuole paritarie ne potranno costituire al massimo solo una per indirizzo. E per tutti gli istituti paritari sarà inoltre obbligatorio il registro elettronico dove annotare le presenze degli allievi da inizio mattina, così da impedire che si possano far risultare presenti a fine orario, quando il rischio controlli non c’è più, studenti che la mattina in classe non c’erano. Il pacchetto di misure contro i diplomifici è pronto per essere approvato con il disegno di legge governativo Semplificazioni, atteso al prossimo consiglio dei ministri. Un ddl ricco di misure sulla scuola, dalla possibilità per gli insegnanti di sostegno precari di essere confermati sulla cattedra, così da garantire la continuità didattica allo studente a cui sono assegnati, alla possibilità per gli aspiranti docenti in possesso di un titolo di studio estero di partecipare ai concorsi per diventare di ruolo, salvo verifica della validità del titolo per chi supera le prove, così come già avviene per tutte le selezioni del pubblico impiego.
L’annuncio di Valditara
Lo aveva annunciato il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che non sarebbero stati più tollerati fenomeni distorsivi del sistema scolastico pubblico, di cui le scuole paritarie fanno parte, diffusi da decenni in particolare in alcune regioni, Campania e Lazio in testa, che hanno visto truppe di studenti superare fino a 4 anni in uno e diplomarsi in una scuola distante anche centinaia di chilometri dalla propria residenza abituale.
Al massimo due anni in uno
L’articolo 20 della bozza di ddl prevede che l’alunno possa sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. E se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame deve essere presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale. Con decreto del ministro dell’istruzione saranno definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. E ancora: la direzione scolastica regionale del ministero può autorizzare una scuola paritaria all’attivazione di una sola classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola, a patto che gli studenti che si iscrivono, inclusi quelli che si dichiarano studenti lavoratori, non possono essere inseriti nelle classi quinte già esistenti per insufficienza di spazio delle aule.
Classe collaterale, cosa cambia
L’attivazione della classe collaterale non è comunque automatica, ma subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione, previa motivata richiesta del soggetto gestore. La domanda, a differenza di quanto avviene oggi quando le richieste sono presentate in corso d’anno, va presentata entro il 30 giugno precedente all’anno scolastico di riferimento. E cosa accade nel caso in cui l’autorizzazione all’attivazione della classe collaterale terminale venga negata? La classe non potrà godere del riconoscimento della parità scolastica. Le scuole paritarie, del primo e del secondo ciclo di istruzione, adottano il registro elettronico, il cartaceo non sarà più ammesso.
Sostegno, la famiglia può confermare il prof
Per gli studenti con disabilità, intanto che vanno avanti i concorsi per reclutare nuovi docenti di ruolo sul Sostegno, per i quali varrà l’obbligo di permanenza sulla sede di prima assegnazione per tre anni, il docente precario potrà decidere di essere confermato sulla stessa sede, su richiesta della famiglia dello studente e su parere favorevole del preside, nell’interesse esclusivo del ragazzo. La procedura, precisa la bozza di articolato, si potrà applicare anche ai supplenti privi della specializzazione ma che abbiano già svolto tre anni di insegnamento sulla stessa cattedra. In sede di contrattazione si prevederà un punteggio aggiuntivo di servizio al docente che garantirà la continuità.
Titolo estero, stesse regole del resto della pa
Sempre nell’ultima bozza del Semplificazioni è stata inserita anche una modifica all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che escludeva i concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dalla possibilità che i controlli sul titolo di studio avvenissero solo per chi superava la selezione. Con questa modifica, si applicherebbe la normativa generale valida nel resto della pa, e dunque gli aspiranti docenti in possesso di un titolo di studio estero verrebbero ammessi a partecipare alle selezioni con riserva. Sarebbe la Funzione pubblica a concludere il procedimento di riconoscimento ma solo nei confronti dei vincitori del concorso.
Alessandra Ricciardi, ItaliaOggi