Ne rispondono sindaci della società se non reagiscono di fronte ad atti di dubbia regolarità o legittimità da parte degli amministratori. Affinché si configuri la responsabilità dei primi, infatti, non è necessario che sia previsto in modo esplicito dalla legge un particolare comportamento la cui inosservanza integri la condotta omissiva: l’organo di controllo ha l’obbligo di attivarsi ogni volta che gli amministratori compiono atti di mala gestio. E ciò anche quando, ad esempio, in una situazione economica molto compromessa l’organo di gestione non decide di portare i libri in tribunale. Un volta fallita comunque la società, se la curatela eccepisce l’inadempimento spetta ai professionisti provare il corretto svolgimento dell’incarico: diversamente non otterranno il compenso. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza n. 4315 del 19/02/2024.
Obbligo di segnalazione
Diventa definitiva la decisione che non ammette l’insinuazione in privilegio al passivo della fallita del credito per l’attività svolta dai sindaci della società per azioni. Nonostante la «situazione gravemente deficitaria», gli amministratori della spa non procedono all’autofallimento: l’assemblea straordinaria delibera di tentare il concordato mentre i sindaci non esprimono alcun parere. Di fronte all’eccezione di inadempimento della curatela, nulla allegano i professionisti alla prima difesa utile né articolano mezzi istruttori sul punto. L’organo di controllo, invece, non deve limitarsi a svolgere in modo burocratico le attività ma è tenuto ad adottare lo strumento di volta in volta più adeguato per reagire alle condotte o alle omissioni degli amministratori compiute contro la legge, lo statuto della società o i principi di corretta gestione. E nell’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, rientra anche la segnalazione delle irregolarità all’assemblea o la denuncia al pubblico ministero.
Dissesto aggravato
Non è contestato il fatto storico in base al quale la curatela lamenta la violazione dal dovere generale di vigilanza esigibile dai sindaci, cioè il “rosso” della società. I professionisti si limitano a dedurre la scarsa importanza dell’eventuale inadempimento, mentre l’omessa vigilanza ha aggravato il dissesto. E soprattutto non considerano che di fronte all’eccezione del debitore è onere del creditore provare il corretto adempimento della propria obbligazione.
Adempimento inesatto
L’eccezione, d’altronde, può essere dedotta anche in caso di adempimento soltanto inesatto: consente solo alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere, in tutto o in parte, in favore dell’altro contraente, che a sua volta non ha eseguito la propria obbligazione oppure l’ha fatto in modo incompleto (salvo il limite della buona fede). Non sono necessari, invece, gli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l’azione di risarcimento dei danni arrecati di conseguenza: vale a dire, rispettivamente, la gravità e la dannosità dell’inadempimento.
Dario Ferrara, ItaliaOggi