Dichiarazione annuale Iva 2024 primo banco di prova del dlgs di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali, appena entrato in vigore. Dai nuovi modelli per la dichiarazione, approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, scompare il quadro VB, nel quale dovevano essere indicati, da parte dei contribuenti aventi diritto alla riduzione di alcune sanzioni nel caso di violazioni degli obblighi dichiarativi, gli estremi identificativi dei rapporti finanziari. Le istruzioni di compilazione, inoltre, danno conto dell’allungamento di un mese del piano di rateazione del pagamento del saldo d’imposta, che dovrà essere completato entro il 16 dicembre. Entrambe le novità della modulistica si devono alle disposizioni del dlgs 1/2024, in vigore dal 9 gennaio. Per il resto, anche quest’anno la dichiarazione annuale Iva presenta poche innovazioni.
Quadri e righi soppressi
Rispetto a quello dell’anno scorso, il modello Iva 2024 perde il quadro VB e il quadro CS. Quest’ultimo, di carattere temporaneo, ha esaurito la sua funzione; era stato infatti inserito nel modello Iva 2023 per consentire ai produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas e di prodotti petroliferi, l’assolvimento degli adempimenti dichiarativi previsti in relazione al contributo straordinario loro imposto dall’art. 37 del dl n. 21 del 21 marzo 2022. Per la stessa ragione sono stati inoltre soppressi:
- nel quadro VA, il rigo VA16, nel quale dovevano essere indicati gli importi dei versamenti sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19
- nel quadro VF, il campo 9 del rigo VF34, che accoglieva l’ammontare delle operazioni temporaneamente esenti, ma con diritto a detrazione, ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ossia le cessioni di tamponi e vaccini anti-covid.
La soppressione del quadro VB scaturisce invece, come accennato, dall’art. 15, comma 2, del dlgs 1/2024. Tale disposizione ha modificato, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, l’art. 2, comma 36-vicies ter, del dl 138/2011, che prevede la riduzione alla metà di talune sanzioni tributarie per i contribuenti che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili e che indichino nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, cancellando quest’ultima condizione (peraltro di scarsa utilità, alla luce dell’istituzione dell’anagrafe dei conti), all’osservanza della quale era funzionale il quadro VB.
Termini di versamento
L’art. 8 del dlgs 1/2024 ha modificato, tra l’altro, anche le disposizioni dell’art. 20 del dlgs 241/1997, che prevedono la possibilità di effettuare in rate mensili il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi, ad eccezione dell’acconto Iva di dicembre. Il testo previgente prevedeva che la rateazione fosse subordinata alla previa opzione del contribuente in sede di dichiarazione periodica e dovesse essere completata entro il mese di novembre, mentre secondo il nuovo testo, applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, la preventiva opzione non è più necessaria e il pagamento va completato entro il 16 dicembre. La novità è stata quindi recepita nel paragrafo 2.1 delle istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale Iva 2024, che precisano che se il contribuente decide di rateizzare il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.
Esoneri e rimborsi
Nelle istruzioni che corredano il modello Iva 2024 si registrano ulteriori aggiornamenti. In primo luogo, nell’elencazione dei contribuenti esonerati dalla dichiarazione annuale vi è una precisazione riguardante i forfettari, in relazione ai quali viene puntualizzato che l’esonero vale solo se il soggetto si è avvalso “per tutto l’anno d’imposta” del regime forfetario; tale precisazione si ricollega alla possibile fuoriuscita immediata dal regime speciale per effetto del superamento del limite di 100.000 euro. In secondo luogo, viene chiarito che, in caso di trasformazioni intersoggettive (scissioni, incorporazioni, ecc.), qualora il soggetto “avente causa”(es. la società incorporante) richieda il rimborso del minor credito del triennio, dovrà tenere conto, nella determinazione della somma rimborsabile, anche delle posizioni creditorie dei soggetti “danti causa” (es. incorporata) antecedenti all’operazione straordinaria.
Franco Ricca, ItaliaOggi