Si riaprono i termini del ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la propria posizione mediante versamento in un’unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché di procedere alla rimozione di eventuali irregolarità e omissioni entro la stessa data. Proroga al 30 novembre dei termini relativi ad alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.
Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 (il termine precedente era il 30 giugno 2023) l’estensione della garanzia massima dell’80%. Anticipati invece dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 i termini per l’utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Questi riguardano il credito per le imprese energivore, gasivore e altre industrie con altri consumi energetici. Sono alcune delle novità contenute nel decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, che l’aula della Camera ha approvato mercoledì notte in via definitiva, con 155 voti a favore, 97 contrari e 12 astenuti (si veda la tabella in pagina con le principali proroghe)
Più tempo per i forfettari
Il provvedimento dà più tempo ai forfettari per adempire ai propri obblighi informativi: slitta infatti al 30 novembre 2024 la comunicazione relativa al periodo d’imposta 2021 (si veda altro servizio a pag. 25). La norma era già stata approvata dal Senato il 16 novembre scorso. L’articolo 6, comma 1, stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d’imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente. Fissando il termine del 30 novembre 2024 la disposizione mira alla finalità del coordinare le esigenze informative con i principi dettati dalla legge delega fiscale in materia di concordato preventivo biennale. Si tratta, in particolare, delle informazioni da riportare nel quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi Persone Fisiche 2022.
La delega fiscale, nell’ottica del potenziamento degli istituti di adesione spontanea, prevede infatti la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale attraverso il quale i contribuenti avranno la possibilità di aderire alla proposta sviluppata, in base all’incrocio delle banche dati, dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, pagando quanto pattuito in due anni. Tra le altre novità fiscali previste dal decreto, l’articolo 2, modificato al Senato, proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 e posticipa, alla stessa data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto.
Matteo Rizzi, ItaliaOggi