Confermato l’annullamento della graduatoria del concorso per l’assunzione di 175 dirigenti di II fascia dell’Agenzia delle entrate. La commissione esaminatrice di un concorso non può alterare l’equilibrio ponderale della valutazione per titoli rispetto al colloquio orale, fissando criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattire in modo irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli in base al bando di concorso rispetto al colloquio orale.Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 6238/2023 del 26 giugno 2023 ha confermato l’annullamento della graduatoria del concorso, rigettando l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, guidata da Ernesto Maria Ruffini e dichiarando, di conseguenza, improcedibile l’appello principale del partecipante al concorso, per sopravvenuta carenza di interesse concernente l’attribuzione del punteggio per i titoli concernenti le pubblicazioni scientifiche ed accademiche attinenti a materie di interesse per l’Agenzia delle entrate. Dall”Agenzia delle entrate fanno sapere che l’amministrazione si conformerà immediatamente alla sentenza del Consiglio di Stato che ha richiesto la rivalutazione dei titoli dei concorrenti al concorso pubblico a 175 posti di dirigente di seconda fascia per la formazione della graduatoria che individui, in via definitiva, i 175 vincitori. E che fino alla pubblicazione della nuova graduatoria rimarrà valida quella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente – concorsi – concorsi conclusi.
La vicenda
Davanti al Tar Lazio il funzionario dell’Agenzia delle entrate, aveva impugnato gli atti del concorso a 175 dirigenti di II fascia alle dipendenze di quest’ultima, all’esito della quale si era collocato in posizione non utile (centonovantesima) nella graduatoria finale. In accoglimento del ricorso, la sentenza appellata aveva annullato la graduatoria. Erano state giudicate «manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa» le determinazioni assunte dalla commissione di concorso relative ai «criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio da attribuire agli stessi». In particolare, la commissione aveva fissato criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattire in modo palesemente irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli in base al bando di concorso e dunque da alterare l’equilibrio ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale. Infatti, la commissione aveva «diluito il peso in termini di punteggio attribuibile» per la valutazione per titoli, così da rendere «nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale». La dimostrazione più evidente è ricavabile dall’esito finale della selezione concorsuale, dove per raggiungere il massimo dei punti per gli «incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche» e per la «partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati», il candidato avrebbe dovuto avere svolto i seguenti incarichi: «presidente di 60 commissioni (60 x 0,05 = 3); componente di altre 30 commissioni (30 x 0,03 = 0,9); presidente di 20 gruppi di lavoro (20 x 0,2 = 4); componente di altri 25 gruppi di lavoro (25 x 0,1 = 2,5); presidente di 15 comitati (15 x 0,2 = 3); componente di altri 16 comitati (16 x 0,1 = 1,6)».
Lo stesso appiattimento è avvenuto sui punteggi attribuibili ai «titoli accademici e di studio», per i quali a fronte del massimo di 20 previsto dal bando, è stata prevista l’assegnazione di 0,5 punti per «ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia»; e di 0,5 e 0,75 punti rispettivamente per ogni master universitario di primo livello e di secondo livello, con la conseguenza che «un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti».
Giulia Provino, ItaliaOggi