La documentazione patent box è a rischio di invalidità. L’inefficacia formale della documentazione idonea ai fini della penalty protection non può essere sanata con una successiva documentazione. L’inefficacia sostanziale, invece, è da verificare in sede di accertamento. Nell’ambito della disciplina del patent box è prevista l’esimente sanzionatoria (art. 6, comma 6., dl n. 146/2021) per i contribuenti che forniscono, mediante idonea documentazione, le informazioni necessarie alla determinazione dell’agevolazione, così come definite al punto 11 del provvedimento dell’agenzia delle entrate del 15/2/2022. La documentazione deve essere deve firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (da intendere anche come data di avvenuta presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva). Predisposta la documentazione (obbligatoria già per fine mese per i contribuenti che avevano esercitato l’opzione con il mod. Redditi 2022 entro lo scorso novembre), l’attenzione si sposta sulle ipotesi di inefficacia della stessa. Con la circ. n. 5/E dello scorso febbraio, l’agenzia delle entrate ha delineato due tipologie di inefficacia. La prima tipologia riguarda l’ipotesi di “inefficacia formale”. Ipotesi questa che si manifesta in caso di mancata apposizione della firma elettronica con marca temporale nei termini. In tal caso, la documentazione è totalmente inefficace seppur non infici la spettanza dell’agevolazione (fruibile anche senza godere della penalty protection). La disciplina, quindi, impone e condiziona la penality protection al corretto e tempestivo adempimento di natura documentale. La seconda tipologia di inefficacia è quella “sostanziale” che, a differenza della prima, non è automatica ma presuppone un’attività di riscontro e un conseguente giudizio formulato dagli organi di controllo. Con riferimento a tale ipotesi, ai punti 11.5 e 11.6 del citato provvedimento vengono fornite alcune indicazioni sui criteri che devono essere seguiti nell’operare detta valutazione di idoneità. In detto contesto è significativa l’indicazione fornita dall’agenzia che specifica come eventuali omissioni o inesattezze (parziali) riscontrate nella documentazione ma che non compromettono l’attività dei verificatori, non rappresentano automaticamente una causa di inefficacia. Dovrebbe ritenersi pacifico che la valutazione sull’efficacia sostanziale presupponga l’avvenuto riscontro, positivo, circa l’efficacia formale della documentazione. Ciò premesso, quindi, assolto l’adempimento nei tempi (entro la data della dichiarazione) e nei termini (firma e marca temporale) previsti, la documentazione non è più modificabile, salvo discuterne, rispetto alla completezza, in sede di un eventuale controllo fiscale. Sulla documentazione già predisposta (e firmata) è possibile intervenire solo nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa (nei termini di accertamento ordinari) per rettificare la variazione in diminuzione calcolata ai fini dell’agevolazione. Nel momento in cui si corregga l’importo dell’agevolazione, è consentito integrare o modificare la documentazione idonea già predisposta. Ai fini dell’efficacia formale, la documentazione integrata e/o modificata deve essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa. E’ da ritenere che detta documentazione sarà considerata inefficace qualora non risulti efficace, formalmente, quella originaria. In altri termini, nel momento della dichiarazione sostitutiva, non si può integrare una documentazione originaria se quest’ultima era viziata da inefficacia formale. Si deve presumere che con detta documentazione integrata/modificata ci si debba limitare a quanto necessario a giustificare il nuovo importo dell’agevolazione. Non risulta, quindi, così certo che essa possa essere utilizzata per “sanare” omissioni o inesattezze già presenti nell’originaria documentazione, tali da poterne inficiare l’efficacia sostanziale.
Francesco Leone, ItaliaOggi