(di Mauro della Porta Raffo) Venendo a noi.
Davvero il Riformatore italiano ritiene che l’elezione del Presidente della Repubblica debba essere ‘diretta’ e cioè nelle urne ad opera degli aventi diritto ad esprimersi secondo regole dettate che riguardino l’età ed altri requisiti dei candidati come degli stessi votanti?
Preferisce, di contro, non avendo sostanzialmente nessuna fiducia nelle capacità di discernimento dei cittadini, pensare e proporre una ‘elezione di secondo grado’ mediata cioè da Elettori con l’iniziale maiuscola proprio a distinguerli dal volgo?
Imitando cioè il sistema americano (non v’è chi non veda il profondo significato dell’uso invalso, del tutto naturale, scontato, di ‘americano’ in luogo del corretto e oramai addirittura stridente ‘statunitense’, ma è questo argomento sì connesso quanto non in luogo attuale)?
Auspicando che, se davvero, necessariamente, gli elettori comuni debbano essere chiamati comunque ad esprimersi (Alexander Hamilton, e si comprende, dubitava in merito profondamente), il Riformatore opti per questa seconda istanza, cominciamo con l’identificare gli eletti (nel senso di ‘destinati’) alla gravosa missione prima caratteristica dei quali deve essere una indipendenza di giudizio tale che consenta di concedere loro, una volta identificati dal voto popolare, libertà assoluta nella conseguente determinazione.
E qui già tremano le vene ai polsi.
Superato (lo vuole il Riformatore? Sì? Sì!) il grave impasse, senza ulteriori per quanto affannati doverosi indugi, sistematizzando, gli Elettori (iniziale maiuscola, ripeto), nello stabilito per quanto possibile contenuto numero, sono distribuiti Regione per Regione in proporzionale relazione alla consistenza degli abitanti delle medesime quale risulti da un apposito Censimento da effettuarsi a scadenza definita non mutabile.
Viene in tal modo (in ciascun ambito territoriale gli Elettori, compresi in liste collegate agli eligendi, sono teoricamente – conservando libertà di espressione – attribuiti con il ‘winner takes all method’ assoluto in ragione del quale il pretendente che ottenga anche un solo suffragio in più dei rivali li conquista tutti) a formarsi il Collegio che a seguire effettivamente nomina il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti presenti e votanti.
Nel caso in cui nessun candidato – tre almeno essendo quindi coloro che hanno conquistato Elettori – raggiunga tale limite, l’elezione spetterà alle Camere appositamente convocate in seduta comune.
Le date dell’uno e degli altri accadimenti (apertura delle urne popolari, determina degli Elettori, eventuali elezione congressuale) vanno definite rigidamente e non possono subire per ragione alcuna modifica.
Valga il ‘principio dell’orologio’: si voti in un preciso momento, si entri in carica, si cessi eccetera ad una immutabile ora.
(“Il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre dell’anno corrispondente al bisesto”, poi, “il primo lunedì dopo il secondo mercoledì del seguente dicembre”, indicativamente recitano le determinazioni ‘americane’ …).
Sia il Presidente eleggibile due volte anche se non successive se il mandato è breve (massimo quattro anni).
Sia ineleggibile altrimenti (sette anni).
Ovvio (ma va sottolineato) che il concetto stesso di ‘voto di fiducia’ non abbia più significato.
Abbia il candidato – scelto dai partiti secondo procedure interne autonome o indipendente (deve essere possibile) che sia – almeno quarant’anni al momento (anch’esso stabilito e immutabile) dell’Insediamento, ovvia nazionalità italiana, vanti una residenza almeno quindicinale nel Paese e sia appunto quivi residente all’atto.
Di tutta evidenza, date le regole precedentemente espresse, necessaria l’elezione di conserva, in un ticket, del Vicepresidente che possa subentrare in caso di decesso, impedimento, dimissioni o destituzione (la cui regolamentazione deve essere prevista) restando invariato il termine del mandato.
Tutto ciò delineato (indispensabili restando conseguenti raffinazioni perché di tutta evidenza e relativamente la formazione delle Camere, che avranno esclusiva competenza in merito al potere legislativo, e la composizione della Corte Costituzionale dovranno essere nuovamente incardinate), si vivrà sperando che alla stregua degli Stati Uniti d’America anche a nostro riguardo operi, come già verso fine Ottocento proprio degli States parlando disse Otto von Bismarck-Schoenhausen, la particolare Provvidenza Divina che guarda e protegge “i bambini, gli ubriachi e i pazzi”!