(di Mauro della Porta Raffo, Presidente onorario della Fondazione Italia USA) Il Presidente della Repubblica Italiana esercita il potere esecutivo (governa pertanto applicando le leggi, determinando e controllando l’amministrazione dello Stato, coadiuvato da ministri da lui stesso scelti nonché dagli uffici di Presidenza – ed a sua unica discrezione eventualmente sostituiti – e che in modo esclusivo a lui rispondono dell’operato).
Non avendo potere legislativo neppure tramite Decreti, può indirizzare al Parlamento messaggi nei quali esprime le proprie idee in merito alle disposizioni che ritiene necessario siano proposte da qualcuno dei parlamentari e, se poi condivise dalla maggioranza, approvate.
I requisiti richiesti per candidarsi sono
1) essere cittadino italiano
2) avere compiuto o compiere prima del giorno dell’Insediamento i quarant’anni
3) non essere stato condannato in via definitiva per reati gravi naturalmente esclusi quelli che fossero relativi alla espressione di idee politiche.
Viene eletto direttamente dai cittadini aventi diritto e resta in carica per
1) sette anni e non è rieleggibile
o
2) quattro anni ed è rieleggibile solo una volta.
Il giorno elettorale è fissato inderogabilmente al
1) 2 giugno, attuale Festa della Repubblica
o
2) 17 marzo, giorno nel quale nel 1861 fu proclamata l’Unità d’Italia
o
3) xxx, come altrimenti determinato.
Entra in carica (insediamento) quindici giorni dopo le elezioni a mezzogiorno giurando davanti al Parlamento riunito in plenaria.
Non necessita di alcun voto di fiducia e non può essere sostituito, se non in caso di morte o dimissioni, dal Vicepresidente che con lui, formando un ticket ed essendo ovviamente in possesso dei requisiti prescritti, è stato eletto.
Il Vice subentrante porta a termine il mandato del predecessore ed ha disponibilità di sostituire i ministri.
Necessariamente nomina a propria volta un vicario.
Se la carica ha durata quadriennale potrà ricandidarsi.
Potrà farlo anche nell’ipotesi in cui il mandato sia settennale se subentrato nel corso dell’ultimo biennio.
Il Presidente, in caso di Alto Tradimento o se responsabile di reati giudicati gravi, può essere messo sotto accusa ed eventualmente destituito dal Parlamento riunito in seduta plenaria con voto a maggioranza semplice per decidere sulla consistenza delle accuse e qualificata dei due terzi dei membri dello stesso presenti alla votazione per defenestrarlo.
Nota bene
1) La scelta dei candidati non va regolamentata essendo di competenza dei movimenti politici.
2) Potrebbe essere utile riformare congiuntamente la composizione delle Camere.
Sulla falsariga della Costituzione Americana che dispone quanto al Senato che ciascuno Stato, a prescindere dal numero degli abitanti, abbia due Senatori, decidere per l’elezione di due (o tre, quattro, un numero comunque limitato) Laticlavi per Regione.
Per quel che concerne la Camera dei Deputati, che i membri siano, per dire, duecento, distribuiti nelle Circoscrizioni elettorali proporzionalmente al numero degli abitanti delle stesse come determinato da appositi censimenti da effettuare a inderogabile cadenza fissa.
Naturale che i requisiti degli elettori e dei candidati in materia debbano essere convenientemente determinati.
3) Il potere giudiziario è sovrinteso dalla Corte Costituzionale formata da nove giudici di nomina (a vita o fino a dimissioni) presidenziale, peraltro ratificata dal Senato.