Maxi rimessione in termini per i decaduti da rottamazione ter e saldo e stralcio. Le rate in scadenza nel 2020 potranno essere corrisposte entro il prossimo 30 aprile, quelle in scadenza nel 2021 entro il 31 luglio 2022 e slittano al 30 novembre tutte le rate in scadenza nel 2022. Lo prevede l’emendamento approvato, ieri, in commissione bilancio del Senato alla legge di conversione del decreto legge Sostegni 3 (dl 4/22). Bloccate, inoltre, tutte le procedure esecutive in alcuni casi già messe in atto dal riscossore verso i contribuenti decaduti e che potranno riprendere solo dopo il mancato pagamento entro i nuovi termini previsti. Concesso anche per questo nuovo scadenzario il cosiddetto “lieve ritardo” ovvero l’applicazione della disposizione contenuta all’articolo 3 comma 14-bis del dl 119/2018 per cui sono ritenuti validi e tempestivi i pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla scadenza “ordinaria”. Resta comunque il nodo liquidità visto che tra il primo pagamento fissato il 30 aprile e l’ultimo del 30 novembre vi sono solamente 7 mesi per regolarizzare di fatto 3 annualità di condono. Il testo il cui esame è stato concluso in commissione arriverà nella tarda mattinata di oggi all’esame dell’aula del Senato. Sul provvedimento sarà posta la questione di fiducia, e il voto dovrebbe tenersi giovedì prossimo. Il testo passerà all’esame della camera. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 28 marzo 2022. Il ripescaggio è divenuto necessario anche per questioni di cassa dello Stato. Oltre 500 mila contribuenti infatti non erano riusciti a corrispondere entro lo scorso 14 dicembre (la precedente scadenza fissata) tutte le rate 2020 e 2021 sospese durante il covid, decadendo dai condoni e generando un ammanco per l’erario di 2.45 miliardi di euro (importo corrispondente a circa il 20% in meno rispetto alle previsioni aggiornate dopo le prime scadenze). Nella relazione tecnica allegata all’emendamento in commento la disposizione non evidenzia comunque effetti finanziari poiché, in maniera prudenziale, non è stato stimato il maggior gettito derivante dagli incassi recuperabili né tanto meno sono rilevabili effetti negativi visto che il nuovo scadenzario ricade tutto all’interno dell’annualità 2022. Dal punto di vista tecnico l’intervento messo in atto dal legislatore ha un triplice effetto. Il primo è di rimettere in bonis l’intera platea dei deceduti, sia quelli del 14 dicembre scorso sia quelli del 7 marzo 2022 (che non hanno corrisposto la prima rata in scadenza 2022). Il secondo invece riguarda lo scadenzario con versamenti dilazionati per annualità al fine di evitare nuovamente il fenomeno delle sovrapposizione di pagamenti in un’unica data. Il terzo, anch’esso fondamentale, riguarda l’attività del riscossore in alcuni casi già messa in atto nei confronti dei contribuenti decaduti alla data del 14 dicembre scorso. Per espressa previsione contenuta nell’emendamento infatti viene stabilito che, una volta entrato in vigore il nuovo articolo (10-bis) saranno automaticamente estinte tutte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito della decadenza. Come disposto all’articolo 3 comma 14 del dl 119/2018, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza, si perdono i benefici e prendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Giuliano Mandolesi e Cristina Bartelli, ItaliaOggi