Colpo di spugna sui debiti. C’è una via di uscita per il debitore, persona fisica, che non ha soldi, non onora i suoi obblighi e può comunque ottenere la cancellazione delle sue esposizioni (esdebitazione). È sufficiente che sia «meritevole», anche se si tratta di un presupposto un po’ fumoso. È quanto prevede la legge n. 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, che ha progressivamente allargato la maglie, inserendo procedure che finiscono per mettere i creditori in angolo, facendoli rimanere a bocca asciutta.Anche l’aspettativa di ricevere qualcosa nel giro di quattro anni è di fatto un miraggio.Sotto i riflettori c’è, in particolare, l’articolo 14-quaterdecies della legge 3/2012, introdotto dalla legge n. 176/2020, dedicato al debitore incapiente, e l’applicazione nelle aule dei tribunali della procedura di esdebitazione.
Cominciamo ad esaminare la disciplina dedicata a dare un salvagente al debitore che dichiaratamente non ha denari.Le disposizioni di favore si applicano al debitore persona fisica «meritevole». Il debitore meritevole, dunque, nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione.
Certo ci sono alcuni paletti, ma la questione è che la porta della liberazione dei debiti è aperta anche a chi non possiede mezzi.Chi ha fatto debiti ha almeno una possibilità di non restituire nulla o al massimo pochissimo.Vediamo, peraltro, questi paletti.
L’esdebitazione si potrà ottenere solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice se sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.Non rientrano nelle utilità, precisa la disposizione, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati.
Sulla carta c’è, dunque, una astratta possibilità che i creditori ottengano qualcosa, ma si tratta di una eventualità prevedibilmente remota.
Deve, in ogni caso, trattarsi di utilità sopravvenute «rilevanti», ma non è ben chiaro a cosa la legge voglia riferirsi.
La disposizione si limita a riferire che la valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’Isee.
La procedura. In merito alla procedura, la domanda di esdebitazione è presentata tramite l’organismo di composizione della crisi al giudice competente.
Alla domanda deve essere allegato anche l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Il giudice, dice la legge, deve valutare la meritevolezza.
La legge non aggiunge parametri che definiscano la meritevolezza e tutto può sembrare evanescente e nelle mani del giudice, il quale può assumere le informazioni ritenute utili. È evidente, però, che è difficile immaginare quali profili possano essere utili per un criterio dai contorni indefiniti: la strada è aperta alla pura discrezionalità.
Il giudice valuterà, peraltro, ma è il minimo che si potesse aspettare, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento: la meritevolezza non può essere limitata al non essere frodatori.
Sempre al giudice è affidato il compito di dare le prescrizioni a riguardo della lata e remota possibilità che in quattro anni il debitore incassi somme significative.La regola è che la legge si accontenta di autodichiarazioni annuali del debitore (in palese conflitto di interessi), mentre solo se il giudice lo chiede l’organismo di composizione della crisi, effettuerà le verifiche necessarie per accertare l’esistenza delle cosiddette sopravvenienze rilevanti.
Antonio Ciccia Messina, ItaliaOggi Sette