Arriva il nuovo registro per tutti gli enti del terzo settore legittimati ad accedere ai benefici fiscali, sociali ed economici previsti dalla normativa
Al via il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) che attua quanto previsto dalla legge di riforma rispetto alle procedure per pubblicizzazione delle informazioni salienti degli enti nel registro stesso. Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre scorso (Gazzetta ufficiale 21.10.2020, n. 261) sono state rese note le regole di funzionamento del RUNTS con le relative modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo registro nazionale.
ll RUNTS certifica l’esistenza degli enti di terzo settore (Ets) e rende accessibili i dati fondamentali riguardanti la governance, la struttura e l’attività svolta dall’ente. Esso svolge una funzione di trasparenza e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets. L’iscrizione presso il RUNTS rappresenta il presupposto per accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore nonché per stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
Si tratta di un registro che costituirà un punto di riferimento fondamentale per gli organismi del terzo settore, accessibile a tutti, e composto dalle seguenti sezioni corrispondenti alle tipologie soggettive:
- organizzazioni di volontariato (ODV) di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. 117/2017;
- associazioni di promozione sociale (APS) di cui agli artt. 35 e ss;
- enti filantropici di cui agli art. 37 e ss;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali di cui all’art. 40;
- reti associative di cui all’art. 41;
- società operaie di mutuo soccorso (SOMS) di cui all’art. 42;
- altri enti del terzo settore.
Il Decreto si compone di 40 articoli e viene accompagnato dagli allegati A, B e C che disciplinano i seguenti aspetti:
- l’allegato A riguarda il contenuto del registro, l’organizzazione della piattaforma informatica, la tipologia di informazioni contenute, l’istanza telematica, la tenuta del registro per gli aspetti relativi all’iscrizione nonché alla cancellazione, la comunicazione dei dati degli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicità e l’accesso ai dati del registro, la gestione degli adempimenti in caso di fermo imprevisto del sistema, la revisione e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali;
- l’allegato B, invece, analizza la compilazione delle istanze, includendo anche le note tecniche riguardanti il tracciato informatico;
- l’allegato C contiene le informazioni per la trasmigrazione nel registro, con approfondimenti sulle modalità, la verifica delle informazioni, il procedimento per gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (Aps), l’acquisizione dei dati degli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, l’integrazione delle informazioni, gli esiti e la pubblicità del dato e, infine, le disposizioni transitorie.
Con la definitiva pubblicazione del decreto verrà stabilito il termine per la piena operatività del registro, che si prevede non possa andare oltre la primavera dell’anno prossimo.
Per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), con la piena operatività del registro, si dovrà tener conto di quanto segue:
- si avrà il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti fino ad oggi iscritti nei registri regionali ODV e APS;
- i nuovi enti costituiti in forma di ODV e APS non potranno più iscriversi negli attuali registri ma dovranno farlo solo presso il Registro unico.
Dalle prime indicazioni è possibile evincere che si tratterà di una trasmigrazione automatica a cura dei competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome che comunicheranno telematicamente al RUNTS i dati risultanti nei loro registri unitamente alla copia dell’atto costitutivo e dello statuto laddove disponibile. A seguito della trasmigrazione dei dati, l’ufficio del RUNTS provvederà alla verifica della completezza delle informazioni nonché della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti al Registro. Eventuali informazioni e documenti mancanti saranno richiesti agli enti interessati con sospensione dell’iscrizione fino alla ricezione dei documenti e delle informazioni richieste. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti mancanti nei termini previsti comporterà la mancata iscrizione dell’ente nel registro unico.
Per quanto riguarda gli enti iscritti esclusivamente come ONLUS ci saranno i seguenti passaggi:
- l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti nell’anagrafe esistenti fino al giorno antecedente la piena operatività del RUNTS;
- l’Agenzia delle Entrate comunicherà al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe vale a dire il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale;
- ogni Onlus potrà, poi, presentare domanda per iscrizione al RUNTS evidenziando la sezione in cui vuole essere iscritta.
Per questi enti i tempi si allungano, in quanto si è in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea per quanto concerne alcune delle disposizioni contenute nel codice del terzo settore.
Infine, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti diversi da ODV, APS e Onlus potranno scegliere, laddove in possesso dei richiesti requisiti, di iscriversi in una delle altre sezioni del RUNTS.
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