Stop alle sanzioni previste in caso di tardivo od omesso versamento diretto delle imposte, a favore di tutti i contribuenti che non hanno potuto assolvere al proprio debito fiscale per effetto dell’illiquidità generata dai tardivi pagamenti della pubblica amministrazione. Differimento dal 23 luglio al 30 settembre del termine per la presentazione del Modello 730. Un credito d’imposta fino a 200 mila euro per le riqualificazioni alberghiere. Sono solo alcune delle proposte emendative depositate in commissione finanze della Camera dai relatori (Carla Ruocco del M5S e Gian Mario Fragomeli del Pd) al decreto fiscale 124/2019, collegato alla manovra di bilancio 2020. Relativamente al primo punto, l’emendamento prevede che verso chi paga in ritardo o non paga del tutto le tasse non si possano applicare le sanzioni «nel limite dell’ammontare dei crediti certificati vantati dal contribuente nei confronti della pubblica amministrazione, alla data del ritardato od omesso versamento, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni». «Fino al giorno in cui lo Stato è debitore delle imprese perché non aver pagato i propri acquisti, non dovrebbe essergli concesso di irrogare sanzioni per tardivo versamento di imposte e contributi: è un principio di lealtà giuridica», si osserva nella relazione all’emendamento.
Un’altra modifica punta a conseguire un ampliamento della platea di contribuenti che possono ottemperare agli adempimenti fiscali utilizzando il modello 730. Oltre ai lavoratori dipendenti e ai pensionati l’opportunità viene estesa ai titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo, con la sola esclusione di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali. L’ampliamento, sostanzialmente, riguarda redditi che erano già dichiarabili nel modello 730 ma solo in copresenza di redditi di lavoro dipendente o di pensione. Lo stesso emendamento semplifica gli adempimenti dichiarativi, razionalizzando i termini di presentazione del Modello 730, quelli di trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche da parte del sostituto e degli altri dati necessari ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. In particolare, come detto, viene differito dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730. Si prevede che il sostituto d’imposta sia tenuto ad effettuare il conguaglio d’imposta (a debito o a credito) non a termine fisso (che oggi coincide con la busta paga di competenza di luglio) bensì a termine mobile, ossia con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Si sposta dal 7 al 16 marzo il termine di trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta e dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti da parte dei soggetti terzi; di conseguenza anche il termine di consegna delle certificazioni uniche da parte del sostituto d’imposta ai contribuenti è fissato al 16 marzo, mentre è spostato dal 15 aprile al 30 aprile il termine per la messa a disposizione ai contribuenti della dichiarazione precompilata. In generale, osserva la relazione tecnica, «il riordino dei termini dell’assistenza fiscale comporta che le operazioni di conguaglio oggi concentrate nei mesi di luglio e agosto, potranno essere distribuite nei mesi da giugno a ottobre».
Sempre sul fronte fiscale, una proposta mira ad integrare le misure già previste dal dl crescita in ordine all’utilizzo dell’ecobonus e alla sua disponibilità da parte dei beneficiari, nell’ottica non solo di tutelare gli incapienti ma anche di agevolare i piccoli fornitori i quali non possono garantire l’utilizzo dello sconto fattura introdotto dal dl crescita. Tale credito, spiega la relazione, che verrebbe riconosciuto a favore del soggetto che commissiona i lavori di riqualificazione energetica degli immobili, consisterebbe in una erogazione diretta su un conto corrente da lui indicato. Il credito, riconosciuto per l’intero ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di manutenzione, verrebbe poi ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Una trasformazione della detrazione in una somma disponibile per il beneficiario, che consentirebbe allo stesso di poter ottenere più facilmente un finanziamento bancario pari all’importo complessivo del bonus cui avrebbe diritto, ottenendo in tal modo la disponibilità liquida per poter procedere al pagamento dei lavori di riqualificazione dell’immobile. Da sottolineare infine un emendamento che consente di far parte dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec) anche alle professioni non organizzate.
Gianni Macheda e Cristina Bartelli, ItaliaOggi