L’aula della della Camera ha approvato la proposta di legge di riforma dell’assegno divorzile. Nessun voto contrario, 386 i voti favorevoli e 19 gli astenuti.
”Soddisfazione” è stata espressa dal sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, per l’approvazione della proposta di legge. “L’obiettivo è quello di aggiornare e migliorare questa materia rispetto a una realtà sociale certamente mutata nel corso degli anni, – spiega Morrone – arrivando a un intervento normativo che superi la ‘visione patrimonialistica del matrimonio’ quale sistemazione definitiva. Non è infatti da ritenere più attuale il riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio come parametro per la determinazione dell’assegno in esame”
“Le modifiche -prosegue- che intervengono sull’art. 5 della legge in materia di ‘divorzio’ (898/1970), stabiliscono che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa disporre l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge tenuto conto di determinate circostanze”.
E le circostanze, ricorda, sono: “La durata del matrimonio; le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento del matrimonio; l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale e economico dato da ciascun coniuge alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale”.
E ancora: “L’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti. Un’altra novità riguarda la possibile temporaneità dell’attribuzione, in caso di difficoltà economiche transitorie. Si stabilisce, inoltre, che l’assegno non è dovuto, non solo in caso di nuove nozze, ma anche in caso di unione civile con altra persona o di stabile convivenza del richiedente, anche non registrata”.
Adnkronos