La Cassazione ha confermato il licenziamento disciplinare di una segretaria part time in uno studio medico che, in 18 mesi, si era collegata dal computer del suo ufficio 4.500 volte a Facebook. Il titolare le aveva verificate mediante report relativi alla cronologia del computer e con accessi richiedenti password: in generale internet era stato aperto 6.000 volte, “per durate talora significative”. Abbastanza per ritenere che la donna non meritasse più la sua fiducia e, quindi, dovesse essere licenziata.
La dipendente, che pure non aveva negato di aver effettuato tali accessi, ha impugnato il licenziamento che è stato confermato dal giudice di prime cure quindi in sede di appello e, infine, anche dalla Corte di Cassazione. Il ricorso dei legali della segretaria, fondato su questioni procedurali e sull’inammissibilità delle prove svolte in altro giudizio, tuttavia, è stato liquidato piuttosto rapidamente dai giudici della Corte di Cassazione.
“Purtroppo la sentenza non scende nel dettaglio” spiegano Rita Santaniello e Irene Pudda avvocati giuslavoristi di Roedl che poi aggiungono: “Se i fatti fossero stati articolati diversamente nei precedenti gradi di giudizio probabilmente sarebbe emerso un ulteriore tema, molto delicato e che spesso genera confusione, ossia quello dei controlli sull’attività di lavoro. L’utilizzo degli strumenti di lavoro quali il pc aziendale e internet deve essere regolamentati in modo che i dipendenti siano debitamente informati sui limiti d’utilizzo degli strumenti aziendali e sul fatto che da un utilizzo scorretto possono derivare conseguenze disciplinari. Licenziare un dipendente perché passa troppo tempo su internet o sui social network anziché lavorare può essere legittimo a condizione che questo sia stato preventivamente informato”. La tematica in questione riguarda sia aspetti lavoristici sia aspetti di privacy.
Come detto, la Cassazione non ha affrontato questi temi, mentre, in secondo grado, la Corte di Appello di Brescia ha spiegato che la verifica tramite report sulla cronologia del pc in uso alla segretaria non fosse stata contestata. “Non vogliamo giudicare come l’avvocato della signora ha impostato la causa – dicono le due esperte di Roedl -, ma non si può certo ridurre il dibatto alla questione se un dipendente può o meno andare su Facebook. Il datore di lavoro deve essere molto chiaro dall’inizio, sugli strumenti aziendali (il pc, internet, la posta elettronica sono i più comuni, ndr) e quelli che non sono strumenti di lavoro e che necessitano apposite autorizzazioni. Peggio: se non è chiaro da subito, il datore rischia pesanti sanzioni per violazione della privacy e dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, laddove non si ricada nel novero degli strumenti di lavoro ma di dispositivi che anche indirettamente o potenzialmente possono determinare un controllo a distanza dell’attività di lavoro. Con la nuova normativa Ue, il famoso “Gdpr” peraltro si rischiano multe fino al 4% del fatturato annuo globale”.
In sostanza, dopo aver informato con chiarezza il dipendente su cosa sia consentito e cosa no, bisogna anche spiegargli che potrebbero venire svolti dei controlli per verificare che l’utilizzo degli strumenti di lavoro sia “regolare” al fine di garantire l’integrità dei sistemi informativi del datore di lavoro e, tra le altre cose, anche la tutela del patrimonio aziendale contro ogni possibile reato. Il lavoratore deve anche essere informato di una eventuale tolleranza all’uso “privato” – per esempio in determinate fasce orarie – di internet deve essere disciplinata e pubblicizzata.
Business Insider