
È confermata la massima sanzione da 3,2 milioni di euro inflitta nel marzo dell’anno scorso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a Iris Mobili, che gestisce il marchio “Mondo Convenienza”, accusata di adottare pratiche illecite durante le fasi di consegna e montaggio dei mobili, ostacolando i consumatori nell’accesso ai servizi post-vendita. La decisione è stata presa dal Tar del Lazio con una sentenza.
In dettaglio, l’Autorità ha contestato una complessiva pratica commerciale scorretta e aggressiva, consistente nella consegna di prodotti difettosi o non conformi all’uso previsto, e nella gestione negligente dell’assistenza post-vendita, negando tanto la garanzia legale quanto quella convenzionale, ostacolando così l’esercizio dei diritti dei consumatori derivanti dal contratto.
Il Tar ha respinto innanzitutto l’argomento della società ricorrente, che sosteneva che la scorrettezza e l’aggressività della pratica fossero escluse dal basso prezzo dei mobili offerti e dal fatto che nessun consumatore avesse lamentato di essere stato ingannato o indotto a effettuare acquisti indesiderati. I giudici hanno infatti sottolineato come le obiezioni sollevate “siano per lo più focalizzate a dimostrare la non aggressività della condotta commerciale: tuttavia, la contestazione è più ampia, e le motivazioni risultano in genere poco precise, in quanto si basano su argomentazioni non seguite dall’Autorità”. In altre parole, le critiche mosse al provvedimento non sono riuscite a invertire la contestazione dell’Agcm, che rimane valida nonostante le affermazioni della società.
Per quanto riguarda la questione della mancata consegna dei prodotti, “emerge con evidenza la scorrettezza della condotta commerciale: è evidente infatti che un professionista che consegna regolarmente in modo incompleto la merce ordinata agisca in modo negligente”; e “offrire un buono spesa è, in sostanza, un modo per vincolare il cliente a un nuovo acquisto”.
Infine, riguardo al riconoscimento del diritto di recesso e alla gestione dell’assistenza post-vendita, il Tar ha evidenziato che l’operato della società ricorrente “non fosse conforme ai parametri normativi” e si fosse limitato ad “evidenziare il notevole impegno organizzativo, nonché l’implementazione di misure volte a rispondere in modo più rapido e preciso alle esigenze dei clienti: tuttavia, queste iniziative, sebbene lodevoli, non hanno inficiato la valutazione dell’Autorità”.