In caso di sanzione stradale da autovelox è compito della pubblica amministrazione dimostrare che lo strumento sia stato correttamente omologato e che abbia effettuato la taratura periodica.
Lo dice la Cassazione (ordinanza 19732/2024) (1). “.. non risulta sufficiente che il medesimo (ndr autovelox) risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione”…. “detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazione di omologazione e conformità” …” prova di esecuzione delle verifiche che non è ricavabile dal verbale di contravvenzione” e che, solo quando fornita, potrebbe essere contestata dal ricorrente.
Per i ricorsi Aduc ha predisposto un facsimile generico (2) per fare da sé. Si può, volendo, anche chiedere un servizio di consulenza/assistenza ad Aduc (3).
E’ bene ricordare che:
– il ricorso, non avendo pagato la sanzione, andrebbe presentato al giudice di pace del luogo in cui è stato commessa l’infrazione, dove poi bisognerà presenziare in udienza;
– c’è da versare un importo minimo di 43,00 euro per il contributo unificato (tassa per il servizio del giudice);
– il ricorso va presentato entro 30 giorni dal momento in cui è stata notificata l’infrazione. NB: il mese di agosto (sospensione feriale dei termini) non va considerato per questo calcolo (esempio: multa notificata il 20 Luglio, la scadenza per il ricorso è il 19 Settembre).
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2024/luglio/Cassazioneautovelox19732.pdf
2 – https://sosonline.aduc.it/modulo/ricorso+al+giudice+pace+contro+multe+al+codice_7418.php
3 – https://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php
ADUC