Il modello pubblicitario “pay or consent” non è conforme al regolamento europeo del Digital Markets Act (Dma). Lo dichiara la Commissione europea, che ha concluso un’indagine preliminare sul rispetto della normativa europea. Il modello, sostiene Bruxelles, costringe gli utenti a una scelta binaria inducendoli “ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali non fornendo loro una versione meno personalizzata ma equivalente dei social network di Meta (nella foto, il patron Mark Zuckerberg)”, si legge in una nota diramata dalla Commissione. Questo schema pubblicitario prevede che gli utenti che accedono a Facebook e Instagram nell’Unione europea debbano scegliere tra l’abbonamento a un canone mensile a una versione di questi social network priva di annunci o l’accesso gratuito a una versione di questi social network con annunci personalizzati al profilo della loro attività sui social. Nello specifico il modello “paga o dai il consenso” viola l’articolo 5, paragrafo 2 del Dma. “Non consente agli utenti di optare per un servizio che utilizzi una quantità minore dei loro dati personali ma che sia altrimenti equivalente al servizio basato sugli ‘annunci personalizzati'”. Non consente agli utenti neanche “di esercitare il loro diritto di acconsentire liberamente alla combinazione dei loro dati personali”, si legge nella nota. La società di Menlo Park può ora esercitare il diritto di difendersi e rispondere per iscritto alla Commissione. La Commissione Ue ha 12 mesi di tempo e fino al 25 marzo 2025 per confermare il risultato della valutazione preliminare o accertarsi che Meta si sia conformata alle regole del Digital Markets Act. In caso di non conformità, la Commissione può imporre una multa fino al 10% del fatturato mondiale complessivo del gatekeeper. La sanzione può arrivare al 20% in caso di violazione ripetuta. In caso di inadempienza sistematica, la Commissione ha il potere di adottare ulteriori misure correttive, quali l’obbligo per il gatekeeper (la definizione utilizzata dal Dma per le piattaforme che rientrano nel campo di applicazione del regolamento) di vendere un’attività o parti di essa o il divieto di acquisire ulteriori servizi connessi all’inadempienza sistemica.