Concordato preventivo biennale, aumentano le cause di esclusione e si riscrivono gli acconti. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo di fine tuning, di ritocchi, come ripete il viceministro Maurizio Leo supervisore della riforma fiscale, alla disciplina del concordato preventivo, del calendario fiscale e dell’adempimento collaborativo. Il testo approvato conferma le anticipazioni sui contenuti considerato che c’era stato un passaggio informale nella precedente riunione del 12 giugno 2024.
Il decreto legislativo però ora dovrà affrontare il passaggio in parlamento per i prescritti pareri e dunque le proroghe e gli slittamenti dei termini approvati, due su tutti il rilascio del software per i forfettari i 15 luglio e l’adesione al concordato il 31 ottobre al momento non sono formalmente operative.
Le cause di esclusione
Tornando alle cause di esclusione, si ricorda che il decreto riperimetra le cause per cui si decade dal concordato preventivo. In particolare, l’accesso a tale misura è inibito ai contribuenti che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; ai contribuenti che hanno aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario, in tal modo eliminando la possibilità che un soggetto aderisca alla proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto; per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, risultino interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale. Sono poi determinate meglio le componenti di calcolo per la determinazione dei redditi di impresa ai fini del calcolo del concordato.
Modalità di versamento degli acconti riscritta
La disposizione semplifica la metodologia di calcolo degli acconti con metodo storico, imposta del periodo precedente, prevedendo che, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, l’acconto delle imposte sui redditi è maggiorato di un importo pari a una percentuale (15 per cento) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente, rettificato; analogamente, l’acconto IRAP è maggiorato di un importo pari al (3 per cento) della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente, rettificato.
In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi.
Cristina Bartelli, ItaliaOggi