Nuova occupazione agevolata dopo l’estate. La finestra temporale delle assunzioni incentivate, infatti, si aprirà a settembre per terminare dopo 16 mesi, il 31 dicembre 2025. In questo arco di tempo, i datori di lavoro potranno fruire di cinque tipi di agevolazioni, simili tra loro: tre bonus sulle assunzioni di giovani d’età fino a 35 anni non compiuti (uno per l’intero territorio nazionale; un altro per i territori della Zes unica; il terzo a favore delle nuove imprese avviate in settori strategici), uno sulle assunzioni di donne e, infine, l’ultimo sulle assunzioni persone con più di 35 anni nei territori Zes. A prevederli è il decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024, c.d. decreto Coesione agli artt. dal 21 al 24. Tutti gli incentivi non sono cumulabili con altri esoneri o sgravi, mentre sono compatibili con il super bonus fiscale (deduzione del costo del lavoro fino al 130%), previsto dalla riforma fiscale.
Bonus giovani
Interesserà i datori di lavoro privati in caso di assunzione, dal 1° settembre 2024 fino alla fine dell’anno 2025, a tempo indeterminato di giovani che non hanno compiuto 35 anni e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. L’incentivo, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato, consiste dell’esonero (100%) dei contributi dovuti per i neoassunti all’Inps, a carico dei datori di lavoro, per massimo 24 mesi e per un importo fino a 500 euro mensili per ogni lavoratore, senza ripercussioni ai fini della pensione dei neoassunti. Secondo la prima declinazione, l’incentivo spetta sulle assunzioni effettuate sull’intero territorio nazionale. In base alla seconda declinazione, il tetto massimo dell’incentivo sale a 650 euro mensili nel caso di datori di lavoro che assumono nei territori delle regioni Calabria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna. La terza declinazione abbina e vincola il bonus giovani all’incentivo all’autoimpiego relativo alla costituzione, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, di nuove imprese nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Le nuove imprese, che nello stesso periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non hanno compiuto 35 anni, hanno diritto per 36 mesi, nel limite massimo di 800 euro mensili, a uno sgravio del 100% dei contributi. Per tutte le tre declinazioni, l’incentivo non si cumula con altri esoneri o sgravi, ma è compatibile con il super bonus fiscale previsto dalla riforma fiscale. Fermo restando i principi generali di fruizione, i tre nuovi incentivi spettano ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno operato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella stessa unità produttiva in cui vengono fatte le nuove assunzioni incentivate. Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore assunto con il beneficio delle agevolazioni, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva di un lavoratore assunto con il beneficio delle agevolazioni, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’incentivo e il recupero di quanto fruito. In ogni caso, per il via libera all’incentivo occorre attendere un decreto del ministero del lavoro e, soprattutto, l’autorizzazione della commissione Ue.
Bonus donne
Saranno agevolate le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato, di donne di ogni età senza impiego retribuito da 6 mesi, residenti in Zes o appartenenti a particolari settori o senza impiego retribuito da 24 mesi, ovunque residenti. L’incentivo, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, consiste dell’esonero (100%) dei contributi dovuti all’Inps per 24 mesi, nel limite d’importo massimo di 650 euro mensili, senza ripercussioni negative sulla pensione. In ogni caso, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o sgravi, mentre è compatibile con il bonus fiscale consistente nella deduzione del costo del lavoro (fino al 130%) delle assunzioni stabili previsto dalla riforma fiscale. Per il via libera e le modalità operative all’incentivo occorre attendere un decreto del minlavoro.
Bonus Zes (per la crescita delle imprese)
Infine, saranno agevolate le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato, di soggetti d’età superiore a 35 anni dei territori Zes e disoccupati da almeno 24 mesi. Non tutti i datori di lavoro ne potranno fruire, ma solo quelli che occupano fino a 10 dipendenti. Il bonus consiste dell’esonero (100%) dei contributi dovuti all’Inps per 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro mensili, senza ripercussioni negative sulla pensione. L’incentivo non si cumula con altri esoneri o sgravi, mentre è compatibile con il bonus fiscale consistente nella deduzione del costo del lavoro (fino al 130%) delle assunzioni, previsto dalla riforma fiscale. Anche in questo caso, per l’ok all’incentivo occorre attendere un dm e l’autorizzazione Ue.
Sì al cumulo con la super deduzione
Tutti i nuovi incentivi non sono cumulabili con altri esoneri o sgravi, mentre sono compatibili con il super bonus fiscale, consistente nella deduzione del costo del lavoro (fino al 130%) delle assunzioni stabili (a tempo indeterminato) previsto dalla riforma fiscale. Quest’anno, infatti, chi assume e incrementa i posti di lavoro è premiato dalla riduzione delle tasse, perché il costo del lavoro del neoassunto (quindi non solo la retribuzione, ma pure gli oneri sociali, contributi e premi, il tfr e altri costi accessori), ai fini fiscali, è maggiorato del 20% (anche più, fino a un ulteriore 10% se l’assunzione riguarda soggetti svantaggiati, tra cui ex percettori di reddito di cittadinanza che non hanno avuto accesso all’assegno d’inclusione). Tale “costo figurativo” (la maggiorazione del 20-30%) e il costo reale del lavoro sono deducibili dal reddito ai fini Irpef o Ires: l’aliquota marginale di tassazione quantifica il risparmio di tasse, il premio riconosciuto cioè al datore di lavoro per la nuova assunzione.
Daniele Cirioli, ItaliaOggi