Piatto ricco quello del Piano Transizione 5.0. Con i 6,3 miliardi di euro messi a disposizione a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che si aggiungono ai 6,4 residui per la prosecuzione del Piano 4.0 fino al 2025 (per un totale di circa 13 miliardi), il governo punta a promuovere l’innovazione, la sostenibilità e l’efficienza energetica delle imprese. Come previsto dall’art. 38 del dl 19/2024, però, l’accesso al credito d’imposta del 45% della spesa fino a 50 milioni di euro per investimenti ammissibili da realizzare nel 2024 e 2025 non sarà “automatico”, come avveniva con il Piano 4.0. In altri termini, non sarà possibile gestire l’agevolazione 5.0 da parte dell’impresa come avviene per gli incentivi automatici compensandoli in “autonomia” nel modello F24. Il bonus sarà fruibile nel rispetto di determinati parametri e solo se verrà rispettata una precisa procedura burocratica che prevede la comunicazione preventiva del progetto di investimento al Gse (Gestore servizi energetici), il quale procederà poi a determinare il credito d’imposta utilizzabile fino al 31 dicembre 2025, con il coinvolgimento del ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) e dell’Agenzia delle entrate. Per ottenere il riconoscimento del bonus 5.0 l’impresa dovrà far asseverare da esperti il risparmio energetico raggiunto (rispetto al periodo precedente l’avvio dell’investimento agevolato), di almeno il 3% della struttura produttiva o in alternativa di almeno il 5% dei processi produttivi interessati dall’agevolazione.
Limitazioni stringenti sono previste anche per le agevolazioni in materia di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e di formazione del personale finalizzata all’utilizzo delle nuove tecnologie. Per completare il mosaico della normativa di sostegno alla transizione green delle imprese mancano peraltro ancora i decreti attuativi per la piena operatività del bonus, molto attesa dagli operatori.
I progetti premiati
La misura premia i nuovi investimenti nel 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono sostanzialmente una riduzione dei consumi energetici a beneficio dell’ambiente e del clima. In particolare, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. A differenza del bonus per beni 4.0 nuovi (legge di bilancio 2021 e modifiche), il bonus 5.0 viene concesso a condizione che gli investimenti agevolabili siano effettuati nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Investimenti e risparmio energetico
Il bonus 5.0 viene concesso a condizione che tramite gli investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Possono accedere al bonus 5.0 gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e che sono “interconnessi”, cioè gli stessi beni già previsti dal Piano 4.0.
Rientrano tra i beni strumentali immateriali (allegato B) ove specificamente previsti dal progetto di innovazione anche:
- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata o introducono meccanismi di efficienza energetica;
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:
– gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente i seguenti prodotti:
- moduli fotovoltaici prodotti nell’Ue con un’efficienza a livello di modulo di almeno il 21,5%;
- moduli fotovoltaici con celle prodotti nell’Ue con un’efficienza a livello di cella di almeno il 23,5%;
- moduli prodotti nell’Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella di almeno il 24,0%.
Formazione del personale
Rientrano nel bonus anche le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti connessi al progetto, le spese di viaggio, i materiali e le forniture attinenti al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota riferita al progetto, i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Tali spese sono agevolabili ove finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali.
Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Mimit.
Credito d’imposta e maggiorazioni
Per progetti di innovazione che prevedano un risparmio energetico non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento agevolabile non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 35% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo per investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del credito d’imposta, per ciascuna quota di investimento, verrà rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, dei processi interessati dall’investimento agevolabile superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, dei processi interessati dall’investimento agevolabile superiore al 15%.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, dovrà essere calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti agevolabili, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sui consumi stessi. Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico conseguito va calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui i cui parametri saranno individuati con apposito decreto attuativo.
L’utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente in compensazione decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di Gse all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari. L’intero credito potrà pertanto essere compensato quasi immediatamente dopo aver ottenuto l’approvazione da parte dei soggetti preposti.
L’ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 va riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Cumulabilità esclusa
Il bonus 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali previsto dal piano 4.0 (legge di bilancio 2021, art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020) anche se i beni 5.0 devono soddisfare anche i requisiti richiesti per i beni 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica nel Mezzogiorno (di cui all’art. 16, del dl 124/2023).
Bruno Pagamici, ItaliaOggi Sette