Trasmissione delle comunicazioni di cessione dei bonus edilizi entro il 4 aprile senza margine di errore. Superato domani, 4 aprile, infatti chi invierà la comunicazioni all’agenzia delle entrate con dati non corretti, sia quelle riferite alle spese 2023 sia per le rate residue degli anni dal 2020 al 2022, non potrà effettuare annullamenti e sostituzioni dell’istanza originaria perdendo quindi la possibilità di cedere il credito (o di effettuare lo sconto in fattura) in caso di errori sostanziali (es. inesatta indicazione tipo di intervento o codice fiscale cedente).
Quali sono le novità
Chi invece, sempre entro il prossimo 4 aprile non riuscirà ad effettuare la trasmissione della comunicazione di opzione all’agenzia delle entrate, pur avendo formalizzato “civilisticamente” la cessione dei crediti, non potrà più utilizzare la remissione in bonis perdendo, anche in questo caso, il diritto a compravendere le rate in scadenza dei bonus. Queste sono le conseguenze delle disposizioni introdotte dall’articolo 2 commi 1 e 2 del dl 39/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo scorso Serie Generale n.75). Come evidenziato anche dalla Confedilizia, con il comunicato stampa pubblicato ieri, “entro domani, il 4 aprile, (il termine ordinario del 16 marzo è stato infatti così prorogato con un provvedimento delle Entrate), andrà inviata all’agenzia delle entrate la comunicazione relativa all’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili (ex art. 121, d.l. n. 34/2020, come convertito). La stessa proroga al 4 aprile 2024 è stata disposta anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022”.
Le comunicazione da inviare
In merito alla modalità di esercizio delle citate opzioni l’agenzia delle entrate con provvedimento n. 2022/35873 del 3 febbraio 2022 aveva stabilito, ribadendolo anche nella circolare 33/E/2022 del 6 ottobre 2022, che le comunicazioni in commento possono essere annullate entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta e, entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.In poche parole quindi visto il termine di invio prorogato al 4 aprile, annullamenti e sostituzioni sarebbero stati possibili entro il prossimo 5 maggio.
Con l’articolo 2 comma 2 del dl 39/2024 il legislatore ha di fatto eliminato questo termine lungo per le correzioni stabilendo che “al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle predette comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024 è consentita solo entro il 4 aprile 2024”. Come disposto nella citata circolare 33/E/2022, le correzioni delle comunicazioni inviate vanno effettuate nei casi in cui sia rilevato un errore sostanziale nella stessa ovvero una inesattezza o una omissione di dati che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto come l’erronea indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente.
Cosa dice il decreto sulla remissione in bonis
Al comma 1 dell’articolo in commento invece viene disposto che non è più possibile utilizzare la c.d. remissione in bonis per la trasmissione delle comunicazioni di opzioni di cessione o sconto in fattura (di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b)del dl 34/2020) vi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. La remissione in bonis avrebbe consentito di trasmettere le comunicazioni di cessione entro il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi (nel 2024 fissato al 15 ottobre) pagando una sanzione di 250 euro a patto che che fossero rispettati i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione relativa alle spese dell’anno di riferimento e che contribuenti avessero tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione).
Giuliano Mandolesi, ItaliaOggi