L’Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione numero 13/E del 4 marzo 2024, fornendo chiarimenti riguardanti l’invio della Certificazione Unica relativa al lavoro autonomo. Tale risoluzione introduce una proroga per la scadenza canonica dell’invio, consentendo di posticipare l’invio delle CU autonomi fino al 31 ottobre, anziché entro il 18 marzo come precedentemente previsto.
Il debutto della dichiarazione dei redditi precompilata anche per le partite IVA ha suscitato dubbi riguardo al calendario delle scadenze per l’invio della Certificazione Unica 2024. Tuttavia, considerando che il nuovo modello Redditi sarà disponibile entro il 30 aprile, il termine ultimo per l’invio dei dati delle CU autonomi, necessari per l’elaborazione della dichiarazione, rimane il 31 ottobre.
La risoluzione 13/E del 4 marzo 2024 chiarisce la natura sperimentale della precompilata per le partite IVA e stabilisce l’applicabilità della proroga per quest’anno.
L’Agenzia delle Entrate delinea le regole generali: la Certificazione Unica deve essere trasmessa entro il 16 marzo, prorogato al 18 marzo quest’anno per via del fine settimana, dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Tuttavia, vi è un’eccezione: nel caso di redditi esenti o redditi non dichiarabili con la precompilata, è possibile procedere entro il termine di presentazione del Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.
La risoluzione fornisce indicazioni sulle scadenze da rispettare a breve e a lungo termine. Invita i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le CU 2024 entro il 18 marzo, permettendo l’inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi precompilata per le partite IVA.
Dalla trasmissione della Certificazione Unica 2025, in caso di redditi dichiarabili tramite il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche, l’invio dovrà essere effettuato entro il 16 marzo. Resta confermata la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 le CU contenenti redditi non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria, come ad esempio arretrati e TFR.
Adnkronos