Niente obbligo di assicurazione per le bici a pedalata assistita. L’assistenza elettrica non fa scattare la qualifica di veicolo per la “dueruote”. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue), con sentenza del 12/10/2023 nella causa C-286/22. Il principio afferma che non rientra nella nozione di «veicolo» una bicicletta, il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, se tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare. La decisione chiarisce anche la portata delle disposizioni, ancora in corso di definizione, del futuro dlgs di recepimento in Italia della direttiva UE 2021/2118, in materia di estensione ai veicoli leggeri dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile. La sentenza è stata innescata dal caso di un ciclista belga, che conducendo una bici ad assistenza elettrica è stato investito da un’autovettura non responsabile del sinistro. Nella causa per il risarcimento del danno è emersa una discussione sulla possibilità di intendere quella bici come veicolo o no. Per la legge belga, infatti, se il ciclista non è conducente di un veicolo è considerato «utente debole della strada» e ha comunque diritto al risarcimento; la qualifica della bici come “veicolo”, al contrario, fa perdere questo risarcimento. Il quesito, dunque, è come valutare la bici a pedalata assistita, considerato che dispone di un motore ausiliario, ma che la forza meccanica non può, di per sé sola, farla partire o mantenerla in movimento. Nel caso specifico è stato accertato che il motore della bici forniva soltanto pedalata assistita, anche per quanto riguarda la funzione «turbo», e che tale funzione poteva essere attivata solo dopo aver usato la forza muscolare, pedalando, camminando con la bici o spingendola. La questione è arrivata sul tavolo della Cgue, competente per l’interpretazione delle leggi europee, in quanto la nozione di veicolo è contenuta nella direttiva Ue 2009/103. Trovare la soluzione non è stato facile, visto che la direttiva non esplicita se, ai fini della definizione di veicolo, la forza meccanica debba svolgere un ruolo esclusivo nella propulsione o se possa coesistere con la propulsione umana. La decisione è stata presa sulla base del significato tradizionale nel linguaggio comune della parola “veicolo” (riferito a motocicli, autovetture e autocarri mossi esclusivamente da una forza meccanica) e anche ragionando sullo scopo della direttiva e cioè proteggere le vittime di incidenti: una bici ad assistenza elettrica, che può accelerare senza pedalare fino a 20 km/h, è inidonea a causare a terzi danni simili a quelli che causati dai veicoli tradizionali, che circolano in modo sensibilmente più veloce. La bici a pedalata assistita, dunque, non è un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria, in quanto non è azionata esclusivamente da una forza meccanica.
Antonio Ciccia Messina, ItaliaOggi