Versamento in unica soluzione al 30 novembre per le imposte sostitutive dovute sulle operazioni di assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice prorogate alla stessa data. E’ questa la prima ed immediata conseguenza operativa derivante dal dl proroghe varato ieri dal consiglio dei ministri che contiene, appunto, la proroga del termine previsto dalla l. n. 197/2022 in relazione alle operazioni di assegnazione e cessione agevolata nonché di trasformazione in società semplice. Il nuovo termine è fissato al 30 novembre in luogo del 30 settembre con la contemporanea rimozione della suddivisione del versamento delle imposte sostitutive in due tranche. La norma originaria prevedeva, infatti, il pagamento del 60% entro il 30 settembre ed il residuo 40 entro il 30 novembre. Con la proroga, il versamento va ora effettuato in unica soluzione anche mediante compensazione. Se sotto questo aspetto la modifica non crea problemi di sorta, l’interesse operativo per le operazioni di specie si scontra però con alcune questioni di natura problematica ancora non del tutto chiarite. Di base, soprattutto nell’ipotesi di trasformazione agevolata da società commerciale in società semplice, la scelta di una operazione di questo tipo consente anche di “programmare” il realizzo dei beni immobili senza un ulteriore aggravio di imposta. Infatti, come più volte chiarito dall’Agenzia delle entrate in occasione delle precedenti tornate della norma agevolativa, il fatto che l’immobile sia detenuto da una società ancorchè non commerciale, non interrompe il periodo quinquennale di possesso del bene. Con la conseguenza che, in capo alla società semplice cedente non si realizza il presupposto impositivo previsto dall’art. 67 del Tuir con conseguente attribuzione del realizzo ai soci senza alcun ulteriore aggravio di imposta rispetto alle imposte sostitutive inizialmente corrisposte. Sul punto, peraltro, recentemente l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della applicazione della ritenuta sulle riserve di utili ante trasformazione e sul soggetto che deve applicare le ritenute in questione su un importo tassato a titolo di dividendo. Di fatto, la risposta dell’Amministrazione finanziaria apre alla possibilità che sia la società semplice ad operare come sostituto di imposta ma in questo contesto, non si ravvisano particolari preclusioni rispetto al fatto che sia la società commerciale trasformanda ad operare in tal senso come “ultimo atto” della propria attività commerciale. Ciò posto, il tema sostanziale alla base imponibile sulla quale applicare la ritenuta in questione considerando che, come principio generale, l’imposta sostitutiva sulla società è da intendersi complessivamente riferita anche alla posizione del socio e, dall’altro, il dettato normativo afferma che la base imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio. Quindi il tema è l’assoggettamento delle riserve di utili pregresse tenendo conto o meno di quanto già tassato dalla società. Il problema non sussiste, per espressa indicazione dell’Agenzia delle entrate, laddove la tassazione riguardi invece le riserve in sospensione di imposta soggette ad imposta sostitutiva del 13 per cento, importo che “copre” sia la società che i soci. In tema di assegnazione agevolata, posta la necessaria compatibilità dell’operazione ai fini fiscali con quanto risultante sotto l’aspetto contabile, si deve tenere conto del fatto che, in tempi sufficientemente recenti, molte delle società oggi potenzialmente interessate dalla norma hanno effettuato la rivalutazione dei beni con il pagamento di una imposta sostitutiva, nella generalità dei casi, pari al 3 per cento. In occasione delle precedenti disposizioni normative l’Agenzia delle entrate aveva ammesso la possibilità che, nel contesto di una disposizione agevolativa, le operazioni di rivalutazione spiegassero i propri effetti in via anticipata rispetto a quanto ordinariamente previsto. Sul tema, un recente documento messo a punto dal Consiglio nazionale del Notariato ha espresso delle perplessità e, in relazione a tale aspetto, appare evidente come la proroga disposto dal nuovo provvedimento potrebbe aiutare ad ottenere una conferma in via interpretativa delle posizioni già espresse dall’Amministrazione finanziaria. Più in generale, va comunque ricordato che la stessa Agenzia delle entrate ha espressamente escluso che in relazione alle operazioni agevolate possano ricorrere i principi di abuso del diritto anche laddove ci si “attrezzi” appositamente per intercettare i benefici normativi. Basti pensare alla costituzione di una società immobiliare ex novo che procede poi alla trasformazione in società semplice. In questo approccio, comunque, particolare attenzione dovrà essere posta alle ipotesi in cui, in concreto, l’operazione sia però da considerarsi “circolare” con la reimmissione nel regime di impresa di un bene che, per effetto dell’agevolazione, ne è fuoruscito.
Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi, ItaliaOggi