Le criticità da affrontare indicate nel disegno di legge sui carburanti, messo a punto dai ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Ambiente e della sicurezza energetica, parlano di problematicità di carattere ambientale, poca capacità di controllo e di verifica degli operatori sul mercato e della qualità dei prodotti commercializzati.
“Maggiore rigore e controlli sull’autorizzazione alla vendita, chiarezza e prevedibilità nei rapporti verticali tra titolari dell’impianto e gestori, riorganizzazione della rete e riconversione green”: sono le finalità del progetto di riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete contenute del Disegno di legge composto da due capi. Il primo riguarda la riforma del regime autorizzatorio e interventi di razionalizzazione dei rapporti contrattuali ed economici tra titolari degli impianti e gestori; il secondo capo si concentra sull’ammodernamento della rete in modo da favorire il rifornimento di veicoli alimentati ad energia elettrica nell’ottica della progressiva decarbonizzazione del settore trasporti.
Nel primo capo del Ddl, secondo quanto si legge è previsto “No silenzio assenso”, il rilascio di autorizzazione espressa entro 90 giorni dall’istanza in esito della verifica positiva dei requisiti soggettivi e oggettivi; l’introduzione di nuovi requisiti soggettivi (no stato di insolvenza, no precedenti penali, regolarità contributiva); decadenza per il mancato possesso continuativo dei requisiti; subordinazione del rilascio all’installazione, ovvero all’impegno alla realizzazione, all’interno dell’impianto, di almeno un prodotto decarbonizzato. Si chiarisce il perimetro della gestione “diretta” modalità di gestione degli impianti di distribuzione. Nel caso di gestione degli impianti tramite affidamento a terzi si prevedono i requisiti minimi del relativo contratto a maggiore tutela dell’affidatario. Per gli accordi di secondo livello, quelli aventi ad oggetto i rapporti economici tra titolare dell’impianto e gestore, si stabilisce che la mancata sottoscrizione degli accordi economici è sanzionato con la decadenza dell’autorizzazione.
Contributo dello Stato a fronte delle spese necessarie per implementare le infrastrutture di ricarica elettrica, il potenziamento del collegamento alla rete di distribuzione elettrica, acquisto delle attrezzature per la ricarica elettrica. E poi un contributo per azioni di risanamento ambientale negli spazi da adibire all’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica (bonifiche). Sono, in sintesi, le due innovazioni relative alla ‘Razionalizzazione e riconversione della rete’ contenute nel ddl sui carburanti che “per favorire la transizione elettrica” dei trasporti stradali” stabilisce che “viene promossa la diffusione di infrastrutture di ricarica elettrica con potenza di almeno 90 kW per singola infrastruttura negli spazi degli impianti di distribuzione carburanti stradali di benzina e gasolio per uso autotrazione”.
Il ddl prevede delle semplificazioni riguardo i punti di rifornimento per le auto elettriche: la semplice comunicazione al comune territorialmente competente per l’installazione e l’esercizio delle infrastrutture di ricarica elettriche, nonché di pensiline fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, queste ultime relative ad impianti ubicati al di fuori dei centri urbani.