Modello 730: è corsa agli invii per avere il rimborso certo nella mensilità di luglio. Il 31 maggio si chiuderà infatti la prima delle 5 finestre temporali per la consegna dei documenti ai professionisti e caf che saranno vincolati poi a trasmettere all’agenzia delle entrate le relative dichiarazioni 730 entro il 15 giugno, invio che garantirà i conguagli, con l’eventuale rimborso del credito, nella mensilità di luglio. L’invio nella prima finestra diviene fondamentale anche per i contribuenti che chiudono la dichiarazione con un debito scegliendo il versamento in forma rateale, con l’ammontare dovuto che potrà essere quindi distribuito con trattenute su più buste paga. Stesso discorso vale parzialmente anche in caso di utilizzo del precompilato, inviabile all’agenzia delle entrate a partire dallo scorso 11 maggio e che se trasmesso entro la fine del mese consentirà sicuramente il rimborso entro la mensilità di luglio dato che l’amministrazione rende disponibili telematicamente i risultati contabili della dichiarazioni con il modello 730-4 a partire dall’ultima decade di giugno e fino al 10 dicembre in uno o più invii.
Le cinque finestre temporali per l’invio dei 730. E’ fondamentale ricordare che il calendario dei 730 è stato ridefinito per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 16-bis del decreto legge 124/2019. Si è passati da una scadenza unitaria secondo le “storiche” modalità indicate al comma 1-bis dell’articolo 16 del dm 31/05/1999, n. 164, ad un scadenzario “a 5 finestre”. La nuova modalità di trasmissione dei modelli infatti è strutturata al fine di garantire ai contribuenti di avere i conguagli (a debito o credito) in un arco temporale distante massimo un paio di mesi dalla consegna della documentazione al professionista incaricato nella redazione del modello. I termini di invio sono infatti definiti proprio dalla data di consegna documentale ai professionisti e sono i seguenti:
a) entro il 15 giugno di ciascun anno, andranno inviate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) entro il 29 giugno, quelle presentate dall’1 al 20 giugno;
c) entro il 23 luglio, quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
d) entro il 15 settembre, quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
e) entro il 30 settembre, quelle presentate dall’1 al 30 settembre.
Ovviamente le operazioni di consegna documentale sono bypassate in caso di utilizzo diretto da parte del contribuente del 730 precompilato. Sia per il 730 ordinario che per il precompilato il termine ultimo per l’invio è comunque fissato al prossimo 2 ottobre (cadendo il 30 settembre di sabato). Chi invia il proprio modello 730 nell’ultima finestra prevista, quella dal 1 al 30 settembre, qualora avesse un risultato a debito ed abbia chiesto il numero massimo di rate usufruibili per il pagamento di saldo e primo acconto rischia di ritrovarsi un piano di dilazione di certo più ridotto. Le operazioni di conguaglio infatti sono effettuate per i dipendenti sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione e per i pensionati a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del citato prospetto.
Fino al 25 ottobre le integrative a favore. Come indicato anche sulle istruzioni del modello 730 qualora il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello originario può presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre.
Giuliano Mandolesi, ItaliaOggi