Nelle motivazioni della sentenza del 28 settembre 2021, che ha assolto Saipem e gli ex vertici della società in carica nel 2012 e nel 2013, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la piena correttezza del comportamento di Saipem e del suo management. Il Tribunale di Milano (Sezione X Penale), infatti, ha recentemente depositato le motivazioni della sentenza con la quale ha pronunciato la piena assoluzione di Saipem e dei suoi ex vertici in carica nel 2012 e 2013 (Pietro Franco Tali, Pietro Varone, Umberto Vergine e Stefano Goberti) con la formula “perché il fatto non sussiste”, nel procedimento relativo a contestati illeciti asseritamente occorsi in occasione della predisposizione e della diffusione al mercato del comunicato stampa del 24 ottobre 2012 avente ad oggetto i risultati al 30 settembre 2012 e del bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012. Nelle motivazioni il Tribunale ha riconosciuto la piena correttezza del comportamento di Saipem e dei suoi ex vertici in carica nel 2012 e 2013, rilevando, in particolare, che non sussiste l’ipotesi di reato di manipolazione del mercato con riferimento al comunicato stampa del 24 ottobre 2012 in quanto nel mese di ottobre 2012 non sussisteva alcun obbligo per Saipem di comunicare i dati previsionali 2023. La consistente riduzione nel quarto trimestre del debito finanziario annunciata da Saipem ad ottobre 2012 non era stata ritenuta certa ma condizionata alla risoluzione di claims in essere per i quali l’esistenza di negoziazioni e l’imminenza della chiusura delle stesse è stata ampiamente documentata nel corso del dibattimento. Nella sentenza, inoltre, si evidenzia che le notizie del comunicato stampa di ottobre 2012 non possono ritenersi connotate da falsità, in quanto
le evidenze processuali hanno da una parte escluso la fittizietà, intesa come inesistenza, di qualsivoglia commessa e dall’altra hanno confermato che le prospettive di acquisizione di commesse erano concrete e reali. In particolare, emerge dalle motivazioni della sentenza, le evidenze processuali hanno da un lato, confermato l’esistenza di negoziazioni in fase avanzata di claims importanti che avrebbero comportato il miglioramento del capitale circolante e la riduzione del debito prima della fine dell’anno 2012, e dall’altro, hanno confermato l’esistenza di commesse ad alta marginalità quindi certamente non fittizie che nonostante gli slittamenti per fatti non imputabili a Saipem, erano già sostanzialmente aggiudicate e quindi con l’aspettativa certa di formalizzarne l’acquisizione nel 2012. Sempre secondo le motivazioni della sentenza non sussiste l’ipotesi di reato di falso in bilancio 2012 e di manipolazione del mercato in
relazione alla comunicazione al mercato di tale bilancio in quanto: la discrezionalità prevista dai principi contabili di riferimento applicabili a Saipem è stata esercitata dalla Società e dai suoi ex vertici in carica nel 2012 e 2013 in modo non solo ragionevole, ma soprattutto ampiamente e reiteratamente giustificato; non sussiste l’illecito amministrativo ex D.lgs. n. 231 del 2001 in capo a Saipem. Stante l’assoluzione con formula piena delle persone fisiche imputate, il Tribunale ha comunque rilevato in capo a Saipem sia l’assenza di interesse e vantaggio per Saipem nel perpetrare gli ipotizzati reati sia la presenza di un modello organizzativo di Saipem analiticamente predisposto e rigidamente proceduralizzato comprendente le linee guida per il bilancio relativamente alla commesse a lungo termine, la
standard corporate procedure per la redazione dei project status report e la management system guideline sul market abuse. Il Tribunale ha altresì evidenziato come all’esito dell’istruttoria dibattimentale non sia emerso alcun elemento a sostegno della contestata inidoneità del modello organizzativo di Saipem a prevenire la consumazione dei delitti ascritti agli imputati.