Per le compagnie telefoniche ci sarà l’obbligo di acquisire il consenso dei clienti prima di addebitare i costi di servizi di forniti da terze parti
I gestori di servizi telefonici e di comunicazioni elettroniche, per evitare l’addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento proposti da terze parti, hanno ora l’obbligo di “acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente,̀ servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso Sms e Mms, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso”, è questo quanto si prevede nel Ddl oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri.
Assicurazioni e Rc Auto
Le disposizioni relative alla procedura del risarcimento diretto si applicano anche a quelle imprese di assicurazione che hanno la propria sede legale in altri Stati membri e che operano su suolo italiano.
Fibra Ottica
“Ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione”, sono queste le nuove regole inserite nel provvedimento. Lo scopo è quello di accelerare lo sviluppo della fibra riducendo, però, i vincoli burocratici.
Ciò che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fa è “vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo e, in caso di inadempienza, interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità̀ di coordinamento e il cui mancato rispetto comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall’Ente nazionale italiano di unificazione”.