In Sicilia, da circa quattro anni ci sono persone che individuano aree apposite per la creazione di campi fotovoltaici, non considerando le normali disposizioni. La realizzazione di un campo, infatti, è sottoposta a diversi vincoli e restrizioni normative che si aggiungono alle caratteristiche morfologiche delle aree. Sulle aree naturalistiche e boschive non è possibile realizzare questi impianti. Nello specifico, sulle aree percorse da incendi, a seconda della loro classificazione, non è possibile realizzare alcun tipo di attività per periodi che vanno dai 5 ai 15 anni, eccezione fanno vecchie aree che erano parchi, riserve, zone archeologiche. Le società che procacciano le aree idonee si occupano di stipulare i preliminari di vendita e una volta che ne sono in possesso, avviano le richieste di permessi e autorizzazioni.
Le società che puntano alla realizzazione dell’impianto sono interessate, in mancanza di superfici in zona industriale, anche ai terreni agricoli che devono avere caratteristiche orografiche specifiche, a cominciare dall’esposizione a sud, dall’essere pianeggiati, non avere alture o vegetazione circostanti che diminuiscono le ore di irraggiamento.
Le prime autorizzazioni necessarie sono di competenza dei Comuni, concessioni edilizie e autorizzazioni a costruire, e quella dell’Enel, a cui viene presentato il progetto per il rilascio della Stgm, la soluzione tecnica minima generale, pratica per la quale l’azienda chiede per un campo di piccole dimensioni circa 40 mila euro, somma che può cambiare in base alla Enel di trasformazione alla quale l’impianto deve essere collegato. A questi costi si aggiungono quelli per il rilascio della concessione edilizia. La società, una volta che questo primo step è completo con il rilascio della concessione da parte dei Comuni e l’autorizzazione di Enel, mette all’asta il progetto. Di solito, sono svolte circa due aste all’anno. Ad acquistare sono società che poi realizzano l’impianto, per il quale è stata completata tutta la fase preliminare.
Se il progetto viene venduto, il nuovo acquirente subentra alla società che ha sbrigato tutta la prima fase, conclude l’acquisto con i proprietari dei terreni intervenendo alla stipula del contratto di compravendita delle aree e avvia infine i lavori. L’articolo 10 della legge quadro sugli incendi boschivi n.353 del 2000 prevede che le aree percorse dal fuoco non possano avere, per almeno 15 anni, destinazione diversa da quella preesistente all’incendio, quindi, in questo luogo non sono realizzabili campi fotovoltaici sui terreni agricoli e tanto meno sulle aree boschive incendiati. L’articolo 10 vieta anche, per dieci anni, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, campi fotovoltaici compresi.