È partito il conto alla rovescia per la mini rivoluzione dell’Iva sul commercio di beni materiali online. Dal 1° luglio scatteranno le nuove regole sulle «vendite intracomunitarie a distanza», che potranno essere tassate nel paese di partenza dei beni solo entro il limite complessivo di 10 mila euro, superato il quale l’imposta dovrà essere pagata nel paese di destinazione.
Per facilitare gli adempimenti dei contribuenti, è stata però ampliata la portata oggettiva del regime speciale dello sportello unico (ex Moss, ora Oss), che potrà essere utilizzato per dichiarare e versare anche l’imposta dovuta «fuori casa» sulle vendite intracomunitarie a distanza e sulle prestazioni verso consumatori finali. Rivediamo le principali novità introdotte, con effetto dal 1° luglio 2021, dall’articolo 2 della direttiva Ue 2455 del 2017, recepite in Italia con un dlgs in corso di pubblicazione nella G.U.
Va anzitutto ricordato che si considerano vendite intracomunitarie a distanza le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo del trasporto o della spedizione a destinazione dell’acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il cessionario è un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo che non è tenuto ad assoggettare all’Iva gli acquisti intracomunitari di beni e che non ha optato per l’assoggettamento (ad esempio, un’impresa che non ha diritto alla detrazione oppure un ente che non svolge attività commerciale), oppure è un privato consumatore;
b) i beni sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti con montaggio o installazione a cura o per conto del fornitore. Anche i beni soggetti ad accisa potranno formare oggetto di vendite a distanza, ma solo se l’acquirente è un privato consumatore o un organismo avente diritto alla speciale agevolazione dell’art. 72, dpr 633/72; se invece il cessionario è un soggetto passivo, ancorché esonerato dalla tassazione degli acquisti intracomunitari, oppure un ente diverso dai predetti organismi, i beni soggetti ad accisa rimangono esclusi.
La disciplina delle vendite a distanza non si applica alle cessioni di beni assoggettate al regime del margine.about:blank
Sebbene la principale forma di vendita a distanza sia il commercio elettronico, la definizione prescinde del tutto dalle modalità di commercializzazione, ma si basa solo sulla circostanza del coinvolgimento del fornitore nel trasporto o nella spedizione dei beni a destinazione dell’acquirente.
Il luogo di tassazione. In deroga al principio secondo cui le cessioni di beni materiali sono localizzate nel paese in cui i beni si trovano prima della spedizione a destinazione dell’acquirente (tassazione all’origine), le vendite intracomunitarie a distanza verso consumatori finali, tra le quali quelle concluse via internet, sono invece localizzate nel paese di arrivo dei beni (tassazione a destinazione). Così, per esempio, se un’impresa italiana vende, tramite un sito internet proprio o di terzi, beni che vengono spediti dall’Italia ad acquirenti stabiliti in Francia, in Germania, in Olanda e in Grecia, il luogo di tali cessioni è situato nei vari paesi di arrivo, sicché il fornitore dovrà applicare l’Iva di ciascun paese di destinazione; egli dovrà pertanto registrarsi come operatore Iva nei vari paesi, effettuando poi gli adempimenti (fatturazione, dichiarazione, versamento) secondo le rispettive disposizioni nazionali.
Questo principio, nella normativa italiana, è recepito correttamente solo per le vendite a distanza «in entrata» (beni provenienti da paesi Ue, venduti a consumatori italiani), giustamente localizzate in Italia (art. 40, comma 3, dl 331/93); quelle «in uscita», che dovrebbero specularmente essere considerate non territoriali, sono invece qualificate «non imponibili» con obbligo di fatturazione (art. 41, comma 1, lett. b, e art. 46, comma 2). L’anomalia non è stata rimossa neppure dal dlgs di recepimento della direttiva 2455.
La semplificazione per le vendite «sotto soglia». Per ragioni di semplificazione, il sistema prevede che se le cessioni effettuate nei vari paesi non superano l’ammontare annuo stabilito dal paese di destinazione (tra un minimo di 35 mila e un massimo di 100 mila euro), l’Iva è dovuta nel paese di origine, salvo il diritto del venditore di optare comunque per la tassazione a destinazione.
Pertanto, secondo le regole attuali, ipotizzando che tutti i paesi Ue coinvolti abbiano fissato la soglia a 35 mila euro, il fornitore, fino a quando non avrà superato, con riferimento a ciascun paese di destinazione dei beni, la predetta soglia, può addebitare l’Iva italiana. Quando l’importo delle vendite di beni spediti dall’Italia alla Francia supera la soglia di 35 mila euro, il fornitore avrà l’obbligo di applicare l’Iva francese a partire dall’operazione che determina il superamento del limite; resta ferma la tassazione in Italia delle vendite effettuate negli altri paesi nei quali la soglia non è stata, invece, superata.
La modifica della soglia. Dal 1° luglio prossimo la soglia per l’applicazione della semplificazione della tassazione all’origine viene stabilita nell’importo unico di 10 mila euro, comprensivo di tutte le vendite intracomunitarie a distanza effettuate dal soggetto passivo in tutta l’area Ue: non solo, dunque, una consistente riduzione del limite monetario, ma anche il passaggio da una soglia-paese ad un’unica soglia-Ue, con la conseguenza che la semplificazione della tassazione all’origine sarà di fatto appannaggio delle micro-imprese. Gli effetti saranno pesanti soprattutto per i contribuenti forfetari, che non possono far valere il regime di franchigia negli altri paesi Ue e che quindi, al superamento della soglia unica, pur restando esentati dall’Iva in Italia, dovranno assolvere l’Iva sulle cessioni «fuori casa».
Ma non è tutto: alla determinazione della soglia di 10 mila euro concorreranno non solo le vendite intracomunitarie a distanza, ma anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (c.d. servizi TTE) rese a privati consumatori di paesi Ue diversi da quello in cui ha sede il fornitore. Questa «commistione» delle operazioni ai fini della determinazione della soglia vale sia per la semplificazione della tassazione all’origine delle vendite a distanza, sia per l’analoga semplificazione dei predetti servizi (in tal senso viene modificato l’art. 7-octies del dpr 633/72).
In merito all’accesso alla semplificazione, si ricorda che la soglia-Ue di 10 mila euro (così come le precedenti soglie-paese) non deve risultare superata nell’anno precedente a quello di riferimento; sussistendo tale presupposto, nell’anno di riferimento la semplificazione è applicabile fino all’eventuale superamento della soglia. Per esempio, l’impresa IT che nel corso del 2020 ha effettuato vendite intracomunitarie a distanza per ammontare non superiore a 10 mila euro, dal 1° luglio 2021 può avvalersi della semplificazione a condizione che nei primi sei mesi del 2021 non abbia effettuato vendite intracomunitarie a distanza per oltre 10 mila euro e fino a quando tale ammontare non sia superato. Ecco qualche altro esempio.
1. Impresa IT ha effettuato nel corso del 2020 vendite intracomunitarie a distanza per 7 mila euro e servizi TTE verso consumatori di altri paesi Ue per 4 mila euro. Poiché la somma di queste operazioni supera 10 mila euro, dal 1° luglio 2021 l’impresa sarà obbligata a tassare nel paese di destinazione sia le vendite a distanza, sia i servizi TTE, indipendentemente dal volume di operazioni effettuate e dal regime di tassazione applicato nel periodo gennaio-giugno 2021.
2. Impresa IT in regime forfetario ex legge 190/2014 ha effettuato nel periodo gennaio-giugno 2021 vendite intracomunitarie a distanza in Francia per 6 mila euro, in Germania per 9 mila euro e in Belgio per 7 mila euro, trattandole come cessioni nazionali rientranti nel regime forfetario, in quanto di ammontare inferiore alle soglie-paese in vigore fino al 30 giugno 2021. Poiché la somma di queste operazioni supera 10 mila euro, l’impresa sarà obbligata a tassare tutte le vendite intracomunitarie a distanza effettuate dal 1° luglio 2021 nei paesi di destinazione dei beni, per cui non potrà dichiarare tali operazioni nell’ambito del regime forfetario applicato in Italia.
Semplificazione «sotto soglia» non per tutti. La semplificazione della tassazione all’origine delle vendite sotto soglia è riservata ai soggetti passivi stabiliti in un solo paese Ue; non possono avvalersene le imprese che, oltre alla sede principale, hanno anche stabili organizzazioni in altri paesi dell’Ue. Secondo i chiarimenti forniti dai servizi fiscali della Commissione europea, non possono avvalersi della semplificazione le imprese che effettuano vendite intracomunitarie a distanza con partenza dei beni da più paesi Ue. Sono inoltre escluse dalla semplificazione:
– le vendite intracomunitarie a distanza, nonché i servizi TTE a privati consumatori Ue, effettuati da imprese stabilite fuori dell’Ue
– le vendite a distanza di beni importati
– le cessioni interne effettuate da «fornitori presunti» tramite interfacce elettroniche (art. 2-bis, lett. a, del dpr 633/72, aggiunto dal dlgs citato).
Franco Ricca, ItaliaOggi Sette