Bonus Inps, 2400 euro ai lavoratori stagionali: tra le categorie più vessate dalla pandemia, senza dubbio, c’è quella dei lavoratori stagionali. Hanno visto ridursi drasticamente le entrate. Un calo che, in parte, sarà tamponato grazie al Decreto sostegni (“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”) vergato dal governo Draghi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e diventato operativo lo scorso 23 marzo.
Chi ha diritto al Bonus Inps una tantum?
L’articolo 10 del decreto in questione ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum per le seguenti tipologie di lavoratori:
- * i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- * i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori intermittenti; - * i lavoratori autonomi occasionali;
- * i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- * i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- * i lavoratori dello spettacolo.
A quanto ammonta il Bonus Inps una tantum e le altre categorie
Il decreto prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il decreto Sostegni, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 prevede altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui ai citati
articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020. i ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.
Va presentata una nuova domanda?
In attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, tali lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui al medesimo articolo 10, comma 1, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.
Entro quando presentare la domanda?
Le istanze di richiesta bonus riservate alle categorie di lavoratori stagionali potranno essere inviate, tramite canale digitale, all’Inps entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021. Chi incontra problemi nella compilazione del modulo online potrà avvalersi del supporto di un CAF o patronato che provvederà al completamento della domanda occupandosi poi dell’invio.
Quando sarà accreditato il bonus?
Per i nuovi lavoratori che dovranno fare domanda entro il 30 aprile 2021 bisognerà attendere metà maggio per ottenere l’accredito.
E i lavoratori dello spettacolo?
Per i lavoratori dello spettacolo, il comma 6 del citato articolo 10 ha introdotto un elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di indennità COVID-19 a favore di detta categoria di lavoratori. Infatti, mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere – in un dato arco temporale – almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il citato comma 6, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha mantenuto inalterato il requisito c.d. contributivo (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.
Le indennità sono cumulabili e formano reddito?
Le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto Sostegni, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Le richiamate indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
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