Fatturazione elettronica con nuove regole. Dal 1° gennaio devono essere utilizzate le specifiche tecniche nell’ultima versione 1.6.2 definita dall’agenzia delle entrate con i provvedimenti di febbraio e aprile 2020, già utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre scorso. Per facilitare l’adeguamento, l’agenzia ha pubblicato sul proprio sito una guida operativa alla fatturazione elettronica e all’esterometro (ultima versione del 18 dicembre 2020).
Le novità più importanti riguardano l’implementazione dei codici natura che devono essere obbligatoriamente indicati quando nella fattura non è evidenziata l’imposta. Inoltre, soprattutto in funzione della predisposizione della dichiarazione annuale precompilata, sono state individuate, in aggiunta alle sette originariamente previste, undici nuove tipologie di documento della fattura ordinaria. Quattro di queste (da TD16 a TD19) si riferiscono alla trasmissione di documenti recanti l’assolvimento dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile; la trasmissione al Sdi di tali documenti rimane comunque facoltativa, potendo il cessionario/committente effettuare l’adempimento (integrazione o autofattura) con modalità tradizionali, ma in tal caso, se il fornitore è un soggetto estero, sarà necessario trasmettere l’esterometro. Stesso discorso per le nuove tipologie TD21 e TD22, relative all’estrazione di beni dal deposito Iva.
Più in generale, l’identificazione puntuale del tipo documento attraverso l’impiego dei codici di nuova istituzione, seppure consigliabile anche nell’ottica della compilazione della dichiarazione annuale, non pare obbligatoria. Peraltro, per il perfezionamento della rilevazione, sembrano necessari ulteriori passaggi tecnici o precisazioni; per esempio, l’autoconsumo di un bene ammortizzabile ricade sia nel codice TD26 (cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni) sia nel TD27 (autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa). Inoltre, se la stessa fattura documenta sia la cessione di un bene ammortizzabile che altre cessioni o prestazioni, non è possibile classificare puntualmente le diverse operazioni, salvo spacchettare la fatturazione.
I nuovi codici natura
Tornando ai codici natura dell’operazione, da indicare in tutti i casi in cui non viene addebitata l’Iva, le novità riguardano l’introduzione di sub-codici che dettagliano meglio i codici-base N2 (operazioni non soggette), N3 (operazioni non imponibili) ed N6 (inversione contabile), non più utilizzabili.
Per quanto riguarda le operazioni «non soggette», occorre indicare:about:blank
– N2.1 per le operazioni carenti della territorialità ai sensi degli articoli da 7-ter a 7-septies del dpr 633/72
– N2.2 per le operazioni non soggette all’Iva per altre ragioni (es. operazioni o somme escluse dal campo di applicazione dell’imposta).
Per le operazioni non imponibili occorre utilizzare uno dei seguenti codici:
– N3.1 per le esportazioni
– N3.2 per le cessioni intracomunitarie
– N3.3 per le cessioni verso la Repubblica di San Marino
– N.3.4 per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione; questo codice ha carattere residuale, in quanto accoglie le altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond (es. cessioni e prestazioni di cui all’art. 8-bis, servizi internazionali di cui all’art. 9)
– N3.5 per le operazioni non imponibili su dichiarazione d’intento del cliente; l’emissione di fatture con questo codice, quando saranno attuate le misure contro i «falsi esportatori» introdotte dalla legge 178/2020, sarà inibita se la dichiarazione risulta invalidata
– N3.6 per le altre operazioni non imponibili che, insieme a quelle del codice N3.5, non concorrono alla formazione del plafond.
Altra categoria oggetto di classificazione dettagliata è rappresentata dalle operazioni soggette al meccanismo del reverse charge c.d. interno. All’unico codice N6 sono stati sostituiti nove sottocodici:
– i primi otto, da N6.1 a N6.8, per le varie fattispecie vigenti previste dagli articoli 17 e 74, le cui descrizioni corrispondono ai campi da 2 a 9 del rigo VE35 della dichiarazione annuale (cessioni di rottami, cessioni di oro e argento, prestazioni di subappalto nel settore edile, ecc.)
– l’ultimo, N6.9, con funzione residuale in relazione agli «altri casi» al momento non previsti.
È stato invece confermato senza modifiche il codice N7: «Iva assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, dl 331/93; servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, dpr 633/72 e art. 74-sexies, dpr 633/72). Va precisato che i riferimenti all’art. 7-sexies per le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) devono ora intendersi operati al nuovo art. 7-octies, introdotto dal dlgs n. 45/2020.
Franco Ricca, ItaliaOggi