Dalla lotta all’evasione fiscale alla compliance. Nella legge di Bilancio 2021, in continuazione con gli obiettivi già contenuti nella Nota di aggiornamento al Def, non sono infatti previsti specifici aumenti del gettito derivanti da attività generale di contrasto all’evasione fiscale. Si prevede, al contrario, la costituzione di un fondo da alimentare con le entrate effettivamente generate dal miglioramento dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti (la cosiddetta compliance fiscale).
Tutto ciò risulta motivato dal fatto che, stando a quanto si legge nelle schede di lettura alla legge di Bilancio 2021, la legge n. 178, che, dopo aver incassato anche il via libera definitivo dal senato, è stata pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, a parere dell’esecutivo, negli ultimi anni le politiche di miglioramento della compliance e più in generale dell’adempimento spontaneo dell’obbligo tributario da parte dei contribuenti, hanno conseguito risultati notevoli e superiori alle aspettative.
Vanno in questa direzione le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2021 rubricate sotto il titolo di «Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico», con le quali si prevede l’istituzione di un apposito fondo, avente le finalità sopra ricordate e alimentato, principalmente, dalle risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo.
La compliance fiscale, per la prima volta, si erge al ruolo di protagonista principale nell’azione di riduzione dei fenomeni evasivi all’interno di una manovra di bilancio.
Anche l’amministrazione finanziaria aveva già dato segnali espliciti in tal senso, lasciando intravedere nell’adempimento spontaneo dei contribuenti la nuova frontiera da perseguire per la riduzione del gap annuo di gettito erariale.
Pochi giorni fa lo stesso direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un convegno nazionale di una associazione sindacale dei commercialisti (Anc), aveva avuto modo di precisare che nella lettura dei risultati della lotta all’evasione non si può non rimarcare l’apporto, in continua e costante crescita, delle azioni finalizzate alla compliance fiscale.
Utilizzando come metafora il codice della strada, Ruffini aveva descritto l’attività di recente svolta dall’amministrazione finanziaria, grazie anche alle nuove misure adottate dal legislatore fra le quali, in primis, la fatturazione elettronica, alla stregua di un autovelox. L’efficacia dei dissuasori dei limiti di velocità non si misura tanto nel numero delle contravvenzioni che si riescono a elevare grazie al loro utilizzo, ma nella diminuzione del numero di incidenti e nel comportamento più rispettoso delle regole da parte degli automobilisti, aveva concluso Ruffini sul punto.
Questa metafora è assolutamente pertinente alle azioni di contrasto all’evasione fiscale. Servono ovviamente anche le disposizioni sanzionatorie e le misure repressive di certi comportamenti, ma ciò che diventa rilevante è la crescita nei contribuenti del grado di propensione agli adempimenti fiscali e alla esposizione in dichiarazione di volumi d’affari e di redditi, in linea con i reali andamenti economici.
Rispetto al maggior gettito conseguito sulla base di nuove disposizioni antievasione, la crescita degli incassi erariali dovuti agli effetti della compliance è però più difficile da misurare e da stimare.
Non è un caso infatti che proprio nella legge di Bilancio 2021 si siano introdotti dei meccanismi, piuttosto articolati, la cui finalità e quella di rendere certi gli incrementi di gettito ascrivibile proprio alle attività di compliance fiscale.
La preoccupazione del legislatore è infatti quella di poter ascrivere come permanenti e quindi utili alla implementazione di un apposito fondo destinato alle finalità sopra ricordate, delle maggiori entrate che potrebbero dimostrarsi però temporanee. A tale fine, nella legge di Bilancio 2021 si prevede come condizione necessaria che per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell’adempimento spontaneo, risulti non negativa.
Occorre cioè, in parole povere, che la compliance non sia il frutto estemporaneo di politiche di breve periodo, ma che gli incrementi del gettito a essa ascrivibili siano verificabili su un arco temporale di almeno un triennio.
In caso contrario meglio fare affidamento sui risultati delle misure antievasione che hanno caratterizzato gran parte, se non tutte, delle manovre finanziarie degli ultimi anni.
Andrea Bongi, ItaliaOggi Sette