Le perdite di capitale che si produrranno nell’esercizio sociale 2020 non provocheranno responsabilità patrimoniali su amministratori e sindaci di società che si asterranno dal porre in liquidazione la società al verificarsi dei relativi presupposti. Fino al 31/12/2020 la società potrà essere gestita dagli amministratori secondo modalità ordinarie e non sulla base dei criteri meramente conservativi del patrimonio previsti al verificarsi di una causa di scioglimento dall’art. 2486 c.c.
Sono gli effetti sugli organi sociali previsti dall’art.6 del d.l n. 23/2020 relativo alla liquidità alle imprese pubblicato sulla G.U. dell’8 Aprile (si veda ItaliaOggi del 7 aprile).
Perdite in stand by
Nel decreto si dispone che per le perdite realizzate dalle società di capitali, nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applichino quegli articoli del codice civile o quei commi degli stessi che, in tema di srl ed spa (2482-bis e ter e 2447 rispettivamente) obbligano gli amministratori a far ricapitalizzare la società o, in assenza di ricapitalizzazione a porre la società in liquidazione (art. 2484 per le spa ed srl, art. 2545-duodecies per le società cooperative).
Deve ritenersi, in via interpretativa, che la misura, finalizzata ad evitare nel periodo emergenziale la rilevanza della perdita del capitale, sia ai fini liquidatori che della prospettica continuità aziendale, vada riferita tanto ai bilanci chiusi anteriormente al 31/12 (es.: 1 luglio 2019/30 giugno 2020), quanto ai bilanci relativi all’esercizio solare 2020, chiusi entro il 31/12, anche se approvati nei primi mesi del 2021. In assenza di proroghe della misura agevolativa, le società in perdita rilevante dovrebbero quindi essere ricapitalizzate nel 2021.
La deresponsabilizzazione degli amministratori
Tali disposizioni consentiranno anche agli amministratori di società con perdite rilevanti, di continuare, nel 2020, a gestire la società con modalità ordinarie, laddove, in assenza della disposizione straordinaria in commento, sarebbero invece obbligati a dirigerla, in assenza del presupposto della continuità aziendale, in termini esclusivamente conservativi.
In pratica, a seguito della novella, gli amministratori:
1) potranno continuare, nel corso del 2020 a gestire la società con modalità ordinarie, senza i vincoli tipici della gestione liquidatoria, imposti di norma al cda dall’art. 2486, comma 1° c.c., finalizzati al mantenimento dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
2) saranno deresponsabilizzati ai fini personali e solidali per eventuali danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali e i terzi per eventuale gestione non conservativa della società. Tale responsabilità, si ricorda, è prevista dall’art. 2486, comma 2 c.c., quando al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori non adottino una gestione finalizzata esclusivamente alla preservazione patrimoniale richiesta dalla norma.
I riflessi per sindaci e revisori
La deresponsabilizzazione prevista per gli amministratori si rifletterà anche sulle attività proprie dei sindaci e dei revisori.
Per i primi, in particolare, non sarà (temporaneamente) applicabile il comma 1° dell’ 2485 c.c., che, di norma, al verificarsi di una causa di scioglimento (nel caso di specie quella della perdita del capitale) indurrebbe i sindaci in caso di omissione degli amministratori a segnalare tale evento al Tribunale. Va da é che, venendo meno i relativi obblighi per il cda, non potrà chiedersi al collegio sindacale di produrre alcuna istanza in via sostitutiva.
Pare altresì pacifico che, in relazione alla deresponsabilizzazione degli amministratori, non si applichi (per le perdite in commento non attenzionate) la responsabilità solidale prevista per i sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c..
I revisori terranno conto della specifica situazione nelle procedure di revisione relative al giudizio sul bilancio 2020 in particolare in tema di continuità aziendale.
Luciano De Angelis, ItaliaOggi