Il Sud perde l’esclusiva dei bonus alle assunzioni. Chi arruolerà quest’anno dipendenti, infatti, avrà diritto a uno sgravio contributivo per 12 mesi, entro un tetto massimo pari a 8.060 euro, a prescindere dall’ambito territoriale di assunzione e sede di lavoro. Il nuovo bonus si chiama «Io Lavoro», opera soltanto nel settore privato, agevola le assunzioni di disoccupati dai 16 anni in su nel corso dell’anno 2020 nel limite di 329 milioni e 400 mila euro di risorse disponibili. Il nuovo bonus è cumulabile, eventualmente, con l’incentivo per le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza, nonché con altri eventuali incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro con sede nelle stesse Regioni. A introdurre e disciplinare l’agevolazione è stato l’Anpal con decreto 52/2020.
Destinatari dell’incentivo. Il nuovo incentivo si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro privati (sono, quindi, escluse le pubbliche amministrazioni) che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone con le seguenti caratteristiche:
a) disoccupate;
b) d’età compresa tra 16 anni e 24 anni;
c) di 25 anni d’età e oltre, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente della durata di almeno sei mesi, nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito la cui imposta lorda che non supera le detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Tuir, vale a dire 4.000 euro).
Ambito territoriale. L’incentivo opera sull’intero territorio nazionale. Tuttavia il decreto Anpal fa la distinzione dei territori tra quelli ubicati nelle regioni «meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle regioni «più sviluppate» (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle regioni «in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna), ai fini dell’attribuzione dei fondi. Perché l’incentivo è riconosciuto fino a «capienza» nei fondi messi a disposizione dell’Inps e che ammontano a 329.400.000 euro. In caso di successiva modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.
Le assunzioni incentivate. L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
È riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale, mentre non spetta (da notare) per le assunzioni a termine. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’incentivo scatta se c’è la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine (in questo caso non al lavoratore, ovviamente, non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto subordinato. L’incentivo è, invece, escluso in caso di assunzioni con contratto domestico, occasionale o intermittente.
La condizione di «nuovo» datore di lavoro. I lavoratori neoassunti per i quali è possibile fruire dell’incentivo non devono aver avuto, con il datore di lavoro che li assume (e che richiede l’incentivo) un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi. La condizione non opera solo nel caso di bonus chiesto per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in essere.
Le condizioni di fruizione. Il nuovo bonus va fruito nel rispetto delle regole e dei limiti sugli aiuti di stato «de minimis». In tal caso, superati i limiti, l’Inps revoca l’incentivo e applica delle sanzioni civili di legge. In via alternativa alla regola de minimis, il bonus può essere fruito alle seguenti condizioni, che sono conformi alla disciplina del Regolamento (Ue) n. 651 del 17 giugno 2014:
a) se l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti del datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata (art. 31, comma 1; lett. f del dlgs n. 150/2015);
b) il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati siano stati resi vacanti da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o da licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
Importo dell’incentivo. L’incentivo è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
Cumulabilità con altri incentivi. Il nuovo bonus Io Lavoro è cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione di percettori di reddito o pensione di cittadinanza. Inoltre, è cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel loro territorio.
Procedimento di ammissione all’incentivo. Al fine di fruire del bonus, i datori di lavoro interessati devono inviare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente attraverso apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’Inps e che saranno illustrate con apposita circolare. L’Inps, ricevuta l’istanza preliminare, procede a queste operazioni: a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo; c) accerta la disponibilità delle risorse pubbliche; d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto, se non ancora fatto, a fare l’assunzione e, quindi, a confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del bonus avverrà mediante conguaglio sulle denunce contributive.
L’Inps, come accennato, autorizza il bonus nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di una stima previsionale del costo legato a ogni assunzione agevolata. Il bonus è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare (cioè a partire dal 1° gennaio fino a quando l’Inps non pubblicherà la circolare operativa), l’Inps autorizzerà il bonus secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Daniele Cirioli, ItaliaOggi Sette