Controlli automatizzati sul visto di conformità. L’Agenzia delle entrate ha aumentato le verifiche sull’apposizione del visto di conformità dei professionisti sulle dichiarazioni dei redditi. Ad avvisare i colleghi e inviare un memorandum agli iscritti è lo stesso consiglio nazionale dei dottori commercialisti con l’informativa 70/2019.
Il documento ripercorre le indicazioni dei casi in cui, secondo il fisco, il visto non è stato correttamente compilato. In particolare, il visto di conformità non si considera validamente rilasciato se il professionista non risulta iscritto nell’elenco degli iscritti tenuto dalle direzioni regionali, se il professionista, sebbene iscritto non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione, e se il professionista è iscritto nell’elenco ma non risulta collegato con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra i professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
«Il consiglio nazionale», si legge nella nota, «ha potuto apprendere che, «a partire da quest’anno, sono stati implementati alcuni controlli automatici in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio telematico Entratel, anche se limitati ad alcune delle ipotesi indicate nelle predette istruzioni, al fine di evitare rallentamenti nell’acquisizione delle dichiarazioni stesse». Gli occhi dell’Agenzia mirano ad accertare, per esempio, se non è presente il codice fiscale del professionista che ha rilasciato il visto di conformità nell’elenco tenuto dalle direzioni regionali e se la presenza del nominativo del professionista nell’elenco è nello stato non attivo. In questo caso scatterà l’alert dell’Agenzia. Sarà preso in esame anche il caso in cui sebbene il professionista sia iscritto ed è attivo non coincida con colui che ha trasmesso la dichiarazione. Il consiglio poi ha attivato un monitoraggio nel caso di rilievi sui visti rilasciati dalle società tra professionisti. Un’apposizione non corretta rischia di compromettere per il professionista il riconoscimento delle compensazioni e dei crediti per cui ha apposto il visto, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro.
Cristina Bartelli e Michele Damiani, ItaliaOggi