Ultimo appuntamento dell’anno con le imposte. Dal momento che il 16 dicembre cade di domenica per il saldo di Imu eTasi c’è un giorno in più per pagare. Anche per quest’anno non ci sono novità sugli importi grazie al divieto di aumento delle aliquote in vigore dal 2016. In linea di massima, quindi, il saldo sarà pari alla somma versata in sede di acconto a giugno, salvo il caso di qualche Comune particolarmente “virtuoso” che avesse deciso di ritoccare le aliquote al ribasso.
L’importo dovuto. Le delibere in materia di Imu e Tasi, comunque, dovevano essere approvate entro il 28 ottobre scorso, e comunicate al Ministero dell’economia. In caso di dubbi si può sempre verificare sul sito del proprio comune se ci sono stati ribassi. Altrimenti per chi non ha né acquistato né venduto immobili non ci sono problemi di conti: basta copiare pari pari il precedente modello di versamento. Invece chi ha acquistato o ereditato immobili nel corso dell’anno deve considerare che ai fini Imu e Tasi il primo mese si paga solo nel caso di almeno 15 giorni di possesso.
La prima casa. Sia Imu che Tasi sono dovute solo sugli immobili diversi dalla prima casa. Per prima casa si intende l’appartamento nel quale il proprietario abita ed è anagraficamente residente. Anche se non si possiedono altri immobili, quindi, il pagamento è dovuto finché non si verificano entrambe queste condizioni, a prescindere dal fatto che quello posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni. Se uno solo dei proprietari è residente non deve pagare nulla, mentre gli altri verseranno le imposte in base alla quota di possesso. In caso di immobile ereditato, però, quando c’è il diritto di abitazione del coniuge superstite unico titolare dell’obbligo fiscale è chi ha il diritto di utilizzare l’immobile, e non gli altri proprietari che quindi non debbono versare nulla. Infine la residenza non è richiesta per il personale delle Forze dell’ordine, mentre i Comuni hanno la possibilità di esentare dal pagamento gli anziani ricoverati in casa di cura a patto che l’immobile non sia affittato.
Gli sconti per locazione e comodato. Per gli appartamenti dati in locazione a canone concordato, per gli studenti e per uso transitorio nei comuni nei quali ci sono accordi territoriali, c’è lo sconto del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi. Da parte sua l’inquilino, se ha trasferito la residenza e usa l’appartamento come abitazione principale non deve versare la sua quota di Tasi in quanto la prima casa è comunque esente.
E’ invece del 50% lo sconto per gli immobili dati in comodato a genitori o figli. Per risparmiare su Imu e Tasi, però, il proprietario non deve avere altre case, oppure può avere una sua abitazione principale ma ha diritto allo sconto solo se quella data in comodato si trova nello stesso comune nel quale è residente. Inoltre il comodato deve essere registrato e i familiari debbono avere la residenza nell’appartamento.
La soglia minima. Il pagamento di Imu e Tasi, infine, non è dovuto nel caso in cui l’importo da versare sia inferiore ai 12 euro, fatta salva la possibilità per i comuni di fissare importi più bassi. Si tratta di una soglia che deve essere considerata su base d’anno e per tutti gli immobili posseduti nel Comune.
Antonella Donati, Repubblica.it