È il prefetto a decidere la posizione degli autovelox. Se il misuratore di velocità debba essere installato su un lato della carreggiata o sull’altro, e se una strada è a più corsie, su quale di esse. Se i Comuni non rispettano quanto previsto nel decreto prefettizio, le multe comminate usando i dispositivi posizionati in modo irregolare e privi di autorizzazione, sono illegittime e dunque possono essere annullate. L’ha chiarito la Cassazione in una recente ordinanza (n.23726/2018) pronunciandosi sul ricorso di un automobilista fotografato dal lato ‘sbagliato’ della strada.
La vicenda. Gli Ermellini hanno dato torto a un Comune della provincia d’Isernia, il quale aveva inflitto una multa a un automobilista per eccesso di velocità, immortalandolo con un autovelox ‘gemello’ posto sul lato destro della strada anziché su quello sinistro come, invece, autorizzato dal prefetto. La Suprema Corte afferma il principio secondo il quale, se il decreto prefettizio ha previsto l’installazione lungo un solo senso di marcia, è illegittima la sanzione comminata con un altro autovelox a chi percorre la strada nella direzione opposta.
Invece in caso di autorizzazione generica, che nulla stabilisce sul senso di marcia prescelto per installare l’occhio elettronico, le multe saranno sempre efficaci. Secondo la legge (articolo 4 d.l. 20 giugno 2002, 121), infatti, il prefetto è competente ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, ma non è tenuto a stabilire il senso di marcia della rilevazione. Tuttavia, qualora lo faccia, il rilevamento è valido solo se riferito all’autovelox installato secondo il suo nulla osta.
No alle multe facili. Soddisfazione è stata espressa dai consumatori per la precisazione della Suprema Corte: “Troppi sindaci, per fare cassa, non rispettano i decreti autorizzativi per le postazioni fisse degli autovelox. Un classico dei Comuni, ad esempio, è abbassare i limiti di velocità in modo assurdo dopo aver avuto il consenso a montare i rilevatori” denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, che invoca un provvedimento con il quale il ministero dell’Interno imponga ai prefetti di fissare limiti di velocità congrui al tipo di strada e controllare se la segnaletica sia visibile su entrambi i lati.
Le nuove regole. L’estate scorsa, una direttiva dell’allora ministro dell’Interno Marco Minniti, emanata il 21 luglio 2017, ha introdotto nuove regole in materia di autovelox, al fine di prevenire gli incidenti.
Il provvedimento – tra le tante misure – stabilisce che l’installazione dei Tutor, i dispositivi per l’accertamento della velocità media, deve avvenire su tratti di strada non troppo brevi. Tutti gli strumenti di controllo della velocità devono essere approvati dal ministero dei Trasporti e vanno tarati almeno una volta ogni dodici mesi. Possono essere impiegati solo dalla Polizia locale e stradale, cui spetta visualizzare e convalidare le immagini, oltre a firmare le sanzioni. Le foto si possono conservare in memoria solo in caso d’infrazione e unicamente per il tempo necessario a infliggere la multa e dirimere eventuali controversie giudiziarie.
Non è possibile rilevare la velocità tramite ripresa fotografica frontale dell’auto, se l’apparecchio permette di identificare le persone che si trovano a bordo. Le postazioni autovelox devono essere segnalate e ben visibili con cartelli collocati a distanze prefissate:
- 250 metri su autostrade e strade extraurbane principali;
- 150 metri nel caso di strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento;
- 80 metri sulle altre strade.
Se la distanza tra cartello e autovelox supera i 4 km, la multa è illegittima. I rilevatori validi per entrambe le corsie di una strada, devono essere segnalati in entrambe le direzioni di marcia.
Erika Tomasicchio, Repubblica.it