Per le imprese di costruzione, i fabbricati che costituiscono beni-merce dal 1° gennaio 2014, in forza di legge, sono esenti dall’Imu; la disposizione istitutiva dell’agevolazione, tuttavia, non ha effetti retroattivi. Lo ha stabilito la sezione undicesima della Commissione tributaria provinciale di Milano, nella sentenza 2860/2018 depositata in segreteria il 21 giugno scorso. Una società a responsabilità limitata della città di Milano, opponendo un diniego di rimborso dell’Imu pagata nell’anno 2012 al comune di Vimodrone (Mi), ricorreva rivolgendosi alla Commissione tributaria provinciale di Milano. La società, aveva ritenuto che le previsioni della legge n. 124/2013, che, con decorrenza primo gennaio 2014 ha disposto l’esenzione dall’imposta locale per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, avesse valenza retroattiva; a parere della ricorrente la nuova norma aveva abrogato e sostituito la previgente comportando il diritto al rimborso delle somme versate in precedenza. Il comune di Vimodrone, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del diniego; trattandosi di una norma agevolativa per il contribuente, essa non poteva avere effetti retroattivi né essere oggetto di interpretazione analogica. La Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso della società. «Tale norma, rientrando nell’ampio potere discrezionale del legislatore in materia di politica tributaria, certamente non irragionevole, ha voluto esentare le imprese dal pagamento dell’Imu ai fabbricati “Merce” prendendo atto della crisi del settore immobiliare, ma tale disposizione vale solo per il futuro». La Commissione ha aggiunto che non condivide quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte nella sentenza n.155/2017 che, di fatto, ha riconosciuto di attribuire valenza retroattiva alla norma, considerandola più appropriata ed adeguata ai principi costituzionali. Un valore retroattivo doveva essere, infatti, necessariamente previsto dal legislatore. Rigettando il ricorso, il collegio provinciale, considerando il contrasto giurisprudenziale ha compensato le spese di lite.
Benito Fuoco e Nicola Fuoco, ItaliaOggi