Concorso per dirigenti dell’Agenzia delle entrate da 403 posti da fare entro il 31 dicembre 2018. Il diktat arriva dal Tar Lazio che con sentenza 3772/2018 del 16 agosto ha accolto il ricorso di Dirpubblica e ha considerato illegittimo il silenzio mantenuto dalle Entrate, sull’istanza di diffida della sigla sindacale dei dirigenti della pubblica amministrazione. La decisione arriva come una tegola in testa su una riorganizzazione avviata ufficialmente il 6 agosto scorso (si veda ItaliaOggi del 7/8/18) e che ha previsto per settembre l’avvio di un maxi reclutamento di 1483 quadri intermedi con il conseguente taglio dei posti da dirigenti nella misura del 50%. Ora arriva il Tar Lazio che, come un temporale estivo, dice che la riorganizzazione è un atto pro futuro e che il concorso già bandito e poi ritirato deve essere concluso con i posti in organico originari e una data inderogabile quella fissata dalla legge, al 31 dicembre 2018.
Dirpubblica con l’atto di diffida ha intmato l’Agenzia delle entrate di effettuare il concorso pubblico per soli esami come previsto dall’articolo 4 bis del dl 78/2015. Non avendo risposto l’Agenzia delle entrate alle richieste della sigla, si è andati davanti al giudice amministrativo.
Il Tar del Lazio, in merito all’impugnazione del silenzio, nella sua decisione riconosce a Dirpubblica la legittimazione in quanto ente esponenziale di interessi collettivi. In merito all’ammissibilità del ricorso, poi, i giudici amministrativi rilevano che sebbene l’indizione di un concorso costituirebbe una manifestazione di elevata discrezionalità, secondo una valutazione esclusivamente di interesse pubblico, da parte della amministrazione procedente, nel caso di specie l’articolo 4 bis del dl78/15 prevede che le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2018.
Dunque, anche a voler intendere tale autorizzazione come una mera facoltà e non un obbligo, spiegano i giudici, ciò che è chiaramente desumibile dalla disposizione in esame è che se l’Agenzia fiscale intende avvalersi della autorizzazione all’annullamento delle procedure concorsuali bandite e non ancora espletate, deve poi anche procedere a bandire «per un corrispondente numero di posti» concorsi pubblici per esami, da espletare entro un termine che è stato di volta in volta prorogato dal legislatore, da ultimo fino alla data del 31 dicembre 2018.
Per i giudici «la norma infatti chiaramente pone una corrispondenza tra l’annullamento della precedente procedura concorsuale e l’indizione della nuova, corrispondenza che rappresenta il punto centrale della disposizione in esame, giacché l’una operazione giustifica e legittima l’altra e viceversa». I giudici non lasciano margini neanche al numero dei posti del concorso da bandire: «Nel caso in esame, una volta che l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di fare applicazione di questa norma procedendo all’annullamento della procedura concorsuale in corso per l’assunzione di 403 dirigenti, si è anche auto vincolata, in forza della normativa sopra richiamata, all’espletamento della nuova procedura concorsuale, come peraltro espressamente dichiarato dal provvedimento n. prot. 50767/2017 del 14 marzo 2017».
«Sussiste pertanto», continua il Tar, «l’invocato obbligo di provvedere, in quanto esso è sorto in base al combinato disposto della previsione normativa sopra menzionata e dell’autovincolo, assunto dalla stessa Agenzia nel momento in cui ha ritenuto di voler fare applicazione della facoltà concessale dal legislatore».
Cosa fare, dunque, con tutto il percorso della riorganizzazione che è culminato il 6 agosto scorso con il ridisegno del nuovo modello organizzativo? L’atto approvato dal comitato di gestione ha stabilito, infatti, che entro la fine dell’anno, le posizioni dirigenziali saranno ridotte di 452 unità (circa il 50% in meno) e verranno istituite 1.483 posizioni organizzative: 252 negli uffici centrali, 275 nelle direzioni regionali e 956 nelle direzioni provinciali. Il costo delle nuove posizioni sarà coperto con il risparmio derivante dalla riduzione delle posizioni dirigenziali e dalla soppressione delle posizioni organizzative speciali (Pos). Per il Tar la nuova disciplina di accesso alla dirigenza, approvata con la legge di bilancio, è una normativa sopravvenuta, a regime pro futuro con un nuovo sistema di accesso alla dirigenza. Il sistema però secondo i giudici ha lasciato in vigore la correlazione tra annullamento del concorso e bando per il nuovo da indire.
Calcoli da rifare dunque per il nuovo direttore dell’Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore. A lui si rivolge Giancarlo Barra, segretario generale di Dirpubblica: «Abbiamo spianato la strada al nuovo direttore: sindacati rappresentativi ed Entrate dovranno riscrivere i loro accordi».
Cristina Bartelli, ItaliaOggi