La Corte europea di giustizia: non si può rispedire un richiedente asilo nel Paese in cui ha presentato la domanda di protezione prima che ci sia il via libera alla presa in carico
Non è possibile fare i respingimenti immediati dei migranti ai confini tra Paesi Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, interpretando il Regolamento di Dublino III, ed esaminando la vicenda di un cittadino iracheno che, dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Germania, ha raggiunto la Francia e lì è stato fermato.
Le autorità francesi avevano chiesto a quelle tedesche di riprendere in carico l’uomo, decidendo di trasferirlo il giorno stesso verso la Germania. Tutto in base al fatto che fosse appunto la Germania lo Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino iracheno. L’uomo ha impugnato dinanzi ai giudici francesi la decisione che disponeva il suo trasferimento verso la Germania, contestando il fatto che fosse stata adottata e a lui notificata prima che la Germania stessa rispondesse esplicitamente o implicitamente alla domanda avanzata delle autorità francesi.
Investito della causa, il tribunale amministrativo francese di Lille ha domandato alla Corte di giustizia se la Francia potesse procedere al respingimento senza aver avuto risposta positiva di presa in carico dalla Germania. E il 31 maggio è arrivata la sentenza: “Quando una persona si reca in uno Stato membro dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Paese dell’Ue – affermano i giudici – il primo non può decidere di trasferirla verso il secondo, prima che quest’ultimo abbia dato il suo accordo alla richiesta di ripresa in carico”.
La Repubblica