A partire dal 2 maggio sarà possibile modificare e inviare il proprio 730, ovvero il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Per quanto riguarda le spese sanitarie, ai fini della detrazione, dovranno essere indicate tutte le spese sostenute nel 2017 compilando il Quadro E. Nello specifico, il rigo E1 è destinato alle spese generiche, ad esempio quelle relative all’acquisto di medicinali, detraibili solo se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. ‘scontrino parlante’) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Il rigo E2, invece, riguarda le spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti, il cui importo non può superare 6.197,48 euro, mentre E3 rimanda alle spese sostenute per persone con disabilità. In generale, la detrazione prevista è del 19% e si applica alle spese sanitarie che superano la franchigia fissata a 129,11 euro. Vediamo, di seguito, quali sono le spese sanitarie che è possibile detrarre nel modello 730/2018.
SPESE SANITARIE – È possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per: acquisto di medicinali; prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze; acquisto o affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol); trapianto di organi; importi dei ticket pagati (se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale).
SPESE PER PERSONE CON DISABILITA’ – La detrazione è prevista anche per le spese sostenute per persone con disabilità, in particolare: per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
SPESE DI ASSISTENZA – È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute per: assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Adnkronos