Messaggio del Segretario Generale CISAL per il Primo Maggio
Nel nostro ordinamento mancanoledisposizioni, previste dallaCostituzione, destinate afare del Lavoro undiritto effettivo. Necessario e urgenteinvertire la rotta.
Roma, 28 aprile 2017- “Ho sempre riflettuto- anche per il ruolo che mi èassegnato -sull’effettivo significatodell’articolo 1 dellaCostituzione, che pone ilLavoro a fondamento dellademocrazia repubblicana, daleggere in combinatodisposto con il successivoarticolo 4, secondo cui “la Repubblicariconosce a tutti cittadiniil diritto al lavoro epromuove le condizioni cherendano effettivo questodiritto”. Sfidochiunque a trovare nel nostroordinamento strumenti cheabbiano effettivamente incisosulle condizioni chedovrebbero rendere il Lavoroun diritto effettivo. Esistonosemmai merienunciati normativi chedifficilmente hanno inciso suquelle condizioni, se nonaddirittura per peggiorarle.
Per comprendere le ragionidellaformulazione ambigua adottatanella Carta Costituzionale,bisogna guardare allabattaglia che in AssembleaCostituente si accese attornoal nostro modello diRepubblica, in esito dellaquale si produsse unaformulazione tuttorainterpretabile secondo dueopinioni: quella di coloro peri quali l’articolo 1assegna alla categoria dellavoro la funzione di “ideaforza”, intendendolacioè come concettofondamentale che sta alla basedi tutta l’architetturacostituzionale e l’altra – disegno esattamente contrario -per cui una taledisposizione avrebbe un valorepuramente retorico, ancheperché una posizionedi privilegio per ilavoratori, rispetto a ognialtro cittadino, apparirebbeincontrasto con l’altroprincipio fondamentale, dieguaglianza, enunciato nelsuccessivo articolo 3.
A quasi settant’anni didistanzadalla scrittura dei principicontenuti nei richiamatiarticoli, dobbiamo avereil coraggio di ammettere chela seconda opinione ha -purtroppo – avutoprevalenza sulla prima. A ciòdobbiamo aggiungere laposizione servente in cuiil legislatore ha relegato illavoro rispetto agli altri duefattori dellaproduzione – la terra e ilcapitale – nelle politiche disviluppo e unagiurisprudenza costituzionaleche tenta costantemente discreditare ogniargomentazione fondata sulprincipio lavorista,nonostante la Costituzioneabbia dedicato l’intero suoterzo Titolo, afferente irapporti economici (artt.dal 35 al 47) proprio allavoro quale fattore primariosul quale sarebbe statafondata la Repubblicademocratica nella quale citroviamo a vivere.
La situazione economica efinanziariain cui oggi ci troviamo -anche per effetto dellacessione di quote dellanostra sovranità allaCommissione Europea – nonconsente più di utilizzare illavoro come motore delsistema; né possiamo ritenereconcretamente invocabilequanto prescrive l’articolo 46della Costituzione secondo cui“Aifini della elevazioneeconomica e socialedel lavoro e in armonia conle esigenze dellaproduzione, la Repubblicariconosce il diritto deilavoratori a collaborare neimodi e nei limitistabiliti dalle leggi, allagestione delle aziende“, visto che anchequeste ultime stannorisentendo di una crisi chedifficilmente può orientarleverso un sistema economico ditipo “partecipativo” comequello realizzato – adesempio – in Giappone.
Per ottenere un similerisultatooccorrerebbe infattiriconoscere effettivo valoreprecettivo all’articolo 39della stessa Costituzionesecondo cui “l’organizzazionesindacale è libera”,poiché – per esser tale – ognisindacato dotato di unminimo di rappresentativitàdovrebbe esser legittimato astipulare contratticollettivi con efficacia “ergaomnes”,mentre sappiamo che così nonè, visto che propriol’articolo 39 (ancora inattesa di piena ed effettivaattuazione) e la libertà diorganizzazionesindacale – ribadita dagliarticoli 12 e 28 della Cartadi Lisbona – sonoancora in attesa di produrre iloro effetti, almeno perquello che si riferisceal dispiegamento della forzadei sindacati autonomi, sianella contrattazionecollettiva che negli ambitipartecipativi che da questascaturiscono.
Tutto ciò avviene nonostantela CorteCostituzionale abbia da tempoammonito almeno sul contenutodi questa norma, attribuendoleun valore fondativo nazionaleche “nonpuò essere circoscrittoentro i termini angusti diuna dichiarazione di libertàorganizzativa, ma, nellospirito delle suedisposizioni e nelcollegamento conl’articolo 40 dellaCostituzione si presentacome affermazione integraledellalibertà di azione sindacale”(v. Corte Cost. n.29 del 1960).
La difficoltà di dare pienaattuazione a questo principionasce però non solamente dallavolontà delLegislatore che considera lalibertà organizzativa e quellaassociativa deisindacati come diritti daporre sullo stesso piano,mentre non lo sono affatto,ma anche da successivepronunzie della stessa Corteche troppo spesso si è sololimitata a constatare come “le libertà diassociazione diorganizzazione sindacale, dicui agli articoli 18 e 39Cost.,rientrano indubbiamente trai diritti inviolabilidell’uomo”, senza volertenere conto del fatto chel’eccessivo valore dato alla“maggiorrappresentatività” di unsindacato rispetto ad altri -resi in tal modo “menouguali degli altri” – generainevitabilmente una stasi neipassaggi degli iscritti dalprimo ad uno deisecondi, andando così acomporre un quadro non moltolontano da quello che,coattivamente, era statorealizzato dal fascismoattraverso la disciplinacorporativa del lavoro.
Si realizzainquesto modo una distinzione -se non addirittura uncontrasto – fraCostituzionevigentee Costituzioneviventeche si ritrova in diversedisposizioni legislative, quae là sparse nelmaremagnumdell’ordinamento, distinzioneinbase alla quale la chiavedella legittimazione sindacaleè vista, puramente esemplicemente, nellarappresentatività anzichénella rappresentanza:intendendosi la prima comesituazione di diritto chesempre deve prevalere sullaseconda, degradata a merasituazione di fatto che puòassumere rilievo nellacontrattazione collettiva enei suoi istituti solamente acondizione che nonvada a contrastare con gliindicatori che lo stessolegislatore ha stabilitoper individuare i maggiorilivelli di rappresentativitàdi un’associazionesindacale rispetto adun’altra, perpoi ancheconferirle funzioni pubbliche(certificazioni, assistenzaprevidenziale e fiscale ecc.)dal cui esercizioaltre associazioni dellostesso tipo possono essere – intutto o in parte – escluse.
Stabilito dunque il legame fralediverse norme costituzionaliancora in attesa di essereattuate da parte dellegislatore ordinario, ondefinalmente conferire al lavoro- in tutte le sueforme – quel ruolo di motoredell’economia che tutti diconodi auspicare, potreilimitarmi a constatare chel’inerzia di questosettantenniociha condotto al disastroeconomicoe sociale oppure affermare,come ritengo giusto fare, cheè arrivato il momentodi reagire al declinorivendicando la pienezza dellanostra sovranità nel volerattuare quel dettatocostituzionale che vede nellavoro e nei lavoratori labase della nostra democrazia”.
CISAL