La sentenza stabilisce che il dipendente dimissionario ha diritto a un pari rimborso per i giorni non usufruiti. Il caso partito da Vienna
Un lavoratore che ponga fine al proprio rapporto di lavoro ha diritto a un’indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite. Lo ha stabilito ieri la Corte di giustizia con una sentenza su un caso avvenuto in Austria.
Nella sentenza di ieri sul caso di un dipendente pubblico di Vienna, la Corte indica che la direttiva 2003/88 su alcuni aspetti dell’orario di lavoro prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’unione, diritto riconosciuto a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
Quando cessa il rapporto di lavoro e di conseguenza la possibilità di usufruire delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Secondo la Corte “il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
La Repubblica