Si può avere l’agevolazione “prima casa” se non si è venduto l’immobile preposseduto? ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazioni prima casa si conserva anche nell’ipotesi di acquisto di nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 12/E pubblicata l’ 8 aprile 2016, chiarisce alcuni aspetti della questione dell’agevolazione “Prima Casa”. Alla luce delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di agevolazione prima casa deve intendersi che il credito d’imposta per l’agevolazione acquisto prima casa (art. 7) spetta al contribuente anche in cui proceda ad acquistare la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto. L’obbiettivo è quello di agevolare la sostituzione di “prima casa” rendendo più flessibile i tempi previsti per la dismissioni dell’immobile preposseduto. Quindi, all’atto dell’acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni prima casa il contribuente potrà fruire del credito d’imposta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell’acquisizione dell’immobile preposseduto.
Agevolazione prima casa: nuovo acquisto assoggettabile ad IVA
La novità inserita nella disciplina agevolazione prima casa (nota II-bis) si applica nell’ipotesi il primo acquisto sia imponibile ai fini IVA. La modifica delle condizioni (secondo la Nota II-B) esplica effetti anche ai fini dell’applicazione dell’Iva del 4 per cento.
Agevolazione prima casa: Nuovo acquisto a titolo gratuito
La circolare 12/E chiarisce anche le regole per l’agevolazione prima casa con nuovo acquisto a titolo gratuito. L’acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni prima casa, può essere effettuato con l’impegno a rivendere entro l’anno quello preposseduto. E’ vincolante l’annotazione dell’impegno a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto, nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione. La nuova disciplina art. 1 comma 55 della legge di Stabilità 2016 trova applicazione in relazione agli atti di acquisto posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2016 data in vigore della legge di Stabilità. Per gli atti di acquisto prima casa di tale data non può essere chiesto il rimborso né può essere riconosciuto un credito d’imposta. Esempio: il contribuente che acquista il 25 ottobre 2015 una casa senza l’agevolazione prima casa ed entro il 30 settembre 2016 vende l’abitazione preposseduta, in questo caso non potrà chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate e non gli potrà essere riconosciuto un credito d’imposta.
Angelina Tortora, InvestireOggi